Con il decreto n. 102728 del 3 marzo 2022 il Ministero ha provveduto a modificare gli allegati del DM 2 agosto 2018, n. 7552 (c.d. DM controlli vini DO e IG).
I richiamati allegati contengono le modalità con cui gli Organismi di Controllo (O.d.C.) eseguono i controlli ispettivi e analitici per i vini a DO o a IG per cui sono autorizzati.
In particolare, si segnalano le seguenti novità:
Le altre percentuali riferite rispettivamente alle categorie degli intermediari di uve destinate alla vinificazione, ai vinificatori, agli intermediari di vini sfusi destinati alla DO o IG e agli imbottigliatori non cambiano.
È confermata la riduzione del 50% dei campioni di riferimento nel caso delle c.d. piccole filiere ovvero le filiere produttive con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell’anno precedente: l’O.d.C. – in questo caso – ha tempo tre anni per effettuare i controlli analitici, di conseguenza il campione estratto si deve intendere riferito a tre annualità.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede i seguenti criteri:
a cui si aggiungono, eventualmente
Per memoria, in precedenza i criteri erano:
In particolare, la nuova disciplina distingue la verifica della resa uva/ettaro in verifiche di stima - effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta e finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto - e verifiche di conferma della stima, da condurre a seguito del rilevamento di valori critici di stima in prossimità della raccolta delle uve. Le verifiche di stima della resa sono da condurre nell’intervallo di tempo che separa l’invaiatura dalla raccolta dell’uva. Inoltre, per almeno il 5% del campione le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.
Con riferimento alla scelta delle particelle su cui condurre la verifica della resa, l’O.d.C. tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovo impianto aventi superficie superiore a 1 ettaro. Devono, inoltre, essere valutate almeno 3 aree di saggio da individuare in più punti dell’unità vitata, rappresentative del vigneto e, comunque, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell’unità vitata scelta. Ogni area di saggio deve comprendere almeno 5 piante consecutive.
Sul peso medio del grappolo, l’O.d.C. utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati ed attendibili. In ogni caso, per le stime svolte in prossimità della raccolta delle uve e per tutte le stime di conferma deve essere utilizzato il peso medio grappolo reale, attraverso raccolta e pesatura di più grappoli rappresentativi dell’uva presente sulla pianta (dimensioni, esposizione).
Quanto alle tolleranze, al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal ± 10% al ± 5% in funzione dell’epoca in cui si effettua la stima.
Si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:
Per gli intermediari di uve destinate alla vinificazione, si restringe il periodo entro cui effettuare le verifiche ovvero entro il periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve.
Più precisamente, per il 30% degli operatori estratti la verifica ispettiva deve essere condotta nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati: le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi, i cartelli identificativi dei prodotti.
Per il 70% degli operatori estratti, la verifica ispettiva deve essere condotta in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG. Specificatamente devono essere verificati: le operazioni enologiche, compresa l’eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotto), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all’organismo di controllo. Se l’operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.
Inoltre, il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso.
Per i controlli sugli imbottigliatori, il 5% dei controlli è da effettuare senza preavviso.
In caso di magazzino contrassegni (art. 6, comma 4, del DM 2183 del 27 febbraio 2020), nel corso delle visite ispettive e attraverso il registro telematico, è verificata la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e il quantitativo di fascette utilizzate o ancora in giacenza, tenuto conto dello scarto dell’1,5%, di cui all’art. 8, comma 2, del richiamato decreto. È verificato, altresì, che l’ambiente di stoccaggio sia a temperatura e umidità controllata e che le fascette siano al riparo dalla luce, nonché che sia garantito un adeguato livello di sicurezza.
Inoltre, in caso di assemblaggio e dolcificazione di partite già certificate, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto all’autocertificazione di cui all’art. 17, commi 1 e 2 del DM 12 marzo 2019 (c.d. DM sui controlli analitici ed organolettici).
La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata, invece, rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.
A differenza della precedente disciplina, i nuovi allegati introducono controlli ad hoc per gli imbottigliatori esteri con sede nel territorio dell’Unione europea.
Segnaliamo, in particolare, la definizione di non conformità sostanziali di etichettatura ovvero quelle non conformità che riguardano la denominazione di vendita, il titolo alcolometrico, la provenienza, l’indicazione dell’imbottigliatore (o importatore), il tenore di zuccheri (solo per spumanti), i metodi di produzione, le menzioni tradizionali, i sistemi di chiusura, indicazioni relative all’origine produttiva, se false o ingannevoli, l’annata, la varietà, la tipologia di contenitore - se prescritta dal disciplinare - allergeni e lotto.
Tra le azioni correttive previste a seguito di una non conformità grave viene eliminata la denaturazione del prodotto, mentre il ritiro di prodotto dal mercato è circoscritto ai casi più gravi.
Segnaliamo, altresì, l’introduzione di una non conformità lieve per l’omessa o difforme comunicazione di imbottigliamento (o mancato aggiornamento del registro telematico) entro il termine previsto dei sette giorni.
Il valore del prodotto da certificare non è più un elemento cui tenere presente per la quantificazione delle spese per il funzionamento dell’Organo decidente i ricorsi: l’O.d.C. dovrà basarsi solo sugli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell’attività richiesta.
Scarica il decreto.
02-10-2023 | News
“La partita ancora aperta che riguarda la revisione del Regolamento...
29-09-2023 | Trend
Sono stati presentati i dati dello studio “Ageba - recupero...
29-09-2023 | News
“Seppure in un quadro globale ancora denso di incertezze di...
28-09-2023 | Studi e Ricerche
Un progetto di ricerca ambizioso, meticoloso e approfondito quello che...
27-09-2023 | Normative
Il 22 settembre 2023, il Comitato permanente per le piante...
27-09-2023 | News
Quest'anno l'Europa ha " vissuto un'altra ondata di disastri naturali...