Con una nota della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale (DG AGRI), la Commissione europea ha fornito un primo importante chiarimento sugli usi nell’etichettatura e presentazione dei vini del termine “naturale” riferito al vino o al metodo di produzione, com’è il caso di “vin méthode nature”.
A parere della Commissione europea, allo stato attuale, tali usi sono contrari al diritto dell’UE perché ingannevoli nei confronti del consumatore.
Le motivazioni alla base della posizione assunta da DG AGRI sono:
Sul primo punto, secondo la DG AGRI il termine “vino naturale” non è definito dalla disciplina europea, né è incluso nella lista delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013. Allo stesso tempo, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento UE n. 1308/2013, le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti: esse preservano le caratteristiche naturali ed essenziali del vino, garantendone la composizione da modifiche sostanziali. Pertanto, un prodotto vitivinicolo può essere commercializzato come “vino naturale” se rientra nella definizione di una delle richiamate categorie di prodotti vitivinicoli e se è stato ottenuto in conformità alle disposizioni sulle pratiche enologiche autorizzate, senza alcuna distinzione su quali particolari pratiche sono intervenute nel processo produttivo.
Sul secondo punto, la DG AGRI ha indagato la coerenza di una tale informazione al consumatore con le disposizioni del regolamento UE n. 1308/2013 in materia di informazioni facoltative (articolo 120) e, in particolare, con le disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di informazioni volontarie (articolo 36). In entrambi i casi, l’informazione non deve essere ingannevole, così come richiesto dall’articolo 7 dal richiamato regolamento UE n. 1169/2011. Per la Commissione, quando una tale informazione – “vino naturale” o “vin méthode nature” – spinge il consumatore a ritenere che il prodotto così designato abbia una qualità o salubrità superiore rispetto ad un altro vino che non riporta la medesima dicitura, suggerendo una differenza sostanziale nella sua composizione e natura, allora tale informazione è potenzialmente ingannevole e, quindi, contraria alle richiamate disposizioni del diritto UE.
La Commissione ha anche sottolineato che è sua intenzione monitorare, con l’aiuto degli Stati membri, gli usi correnti sul mercato di tali indicazioni.
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