Segnaliamo che il Ministero ha adottato il decreto n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce, a decorrere dalla campagna 2023/2024, le modalità attuative dell’intervento relativo alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) nel quadro del nuovo Piano strategico nazionale (PSN) adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.
Possono accedere all’aiuto le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro i quali detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
Più precisamente, rientrano tra i richiamati beneficiari:
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
Sono escluse dalle azioni ammissibili l’ordinaria manutenzione e il rinnovo normale dei vigneti ovvero il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
Nei casi in cui si effettuino la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
Le varietà di uve da vino che possono essere impiegate nelle azioni di riconversione e ristrutturazione dei vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome (PA) in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varietà è data facoltà alle Regioni e PA di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.
Si evidenzia che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Tali superfici minime possono essere derogate dalle Regioni e PA nei rispettivi bandi.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
Tale compensazione può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto;
Tale contributo è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica è facoltà del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha. Tale livello massimo di contribuzione è elevabile a 22.000 €/ha o a 24.500 €/ha nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle Regioni e PA con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri ovvero pendenza del terreno superiore a 30%; altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni; viticoltura delle piccole isole.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo il collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.
Fra le novità della nuova programmazione, segnaliamo l’introduzione di una quota, pari al 20% del plafond assegnato annualmente su base regionale, riservata all’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici e dei vigneti eroici. Qualora non impegnati, tali fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Con riferimento, invece, al reimpianto per motivi fitosanitari - cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente – la nuova programmazione riserva una quota del 15% dei fondi assegnati annualmente su base regionale per l’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Al momento, la fitopatia individuata nel decreto è la flavescenza dorata.
Il termine per la presentazione della domanda all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio è il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo modalità che saranno stabilite da Agea, d’intesa con le Regioni e le PA.
Le Regioni e PA adottano proprie determinazioni per applicare l’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:
Le Regioni hanno inoltre la facoltà di individuare sempre con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità facoltativi, scegliendoli tra i seguenti:
Con riferimento alla procedura, le Regioni esaminano le domande ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili, anche redigendo, a seconda dei casi, una graduatoria sulla base dei criteri di priorità selezionati.
Se il budget a disposizione per l’intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata, a seconda delle scelte regionali. Nei casi, invece, in cui sono applicati i criteri di priorità, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del rappresentante legale.
L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato l’apposita fidejussione.
Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto.
Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, viene comunque riconosciuto un contributo pari all’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.
In caso di beneficiari che hanno ricevuto il pagamento anticipato, se:
Analogo trattamento è riservato:
Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
I beneficiari che, non avendo ricevuto l’anticipo del contributo, presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza o non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo o hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno.
17-03-2023 | Studi e Ricerche
Il 2022 è stato un anno difficile anche per il...
17-03-2023 | News
Riparte dalla capitale Pechino il nuovo ciclo di Masterclass “I...
16-03-2023 | Normative
È iniziata la raccolta della domanda unica volta all’accesso ai pagamenti diretti previsti...
15-03-2023 | News
Al Vinitaly 2023, che si svolgerà a Verona dal 2...
15-03-2023 | News
Istituita oggi al Masaf la Cabina di Regia per sostenere e difendere la filiera agroalimentare italiana. Il...
15-03-2023 | Estero
Venerdì è stata pubblicata la notizia che ha scosso il...