Con decreto n. 660654 del 23 dicembre 2022, il Ministero - inattuazione dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinatole fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodovendemmiale.
Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzionele menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardivae menzioni similari ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uveappassite o stramature, nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con unasovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sinoal 30 giugno 2023.
Per il vino a DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona le fermentazioni e rifermentazionisono consentite sino al 31 agosto 2023.
Infine, per i vini senza DO o IG (vini generici) ottenuti da uve appassite o per i quali il processodi vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipientiriempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sonoconsentite sino al 30 giugno 2023.
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