Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Il Ministero ha adottato il decreto n. 649010 del 19 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli, nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015 recependo le novità introdotte con la recente riforma della Politica agricola comune.

Più precisamente, la durata del regime autorizzativo è stata estesa fino al 31 dicembre 2045: conseguentemente, fino a quella data i vigneti di uva da vino potranno essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione.

Come per le passate annualità, le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all’Autorità competente; le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell’unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate:

  • a scopi di sperimentazione;
  • alla coltura di piante madri per marze;
  • esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
  • a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità;
  • per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

Le Regioni e le Province autonome (PA) potranno decidere di autorizzare la commercializzazione dell’uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, per la conservazione delle risorse genetiche e per la coltura di piante madri per marze, a condizione che non vi siano rischi di turbativa del mercato.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario dovrà comunicare alla Regione o PA la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del c.d. registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli; i rispettivi impianti saranno iscritti nello schedario viticolo grafico (a tal proposito, si veda la nostra nota prot. n. 54/2022).

Come in precedenza, le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti saranno considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulterà in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella soggetta a vincoli. Le predette richieste contengono la dimensione, la Regione o PA nella quale sono localizzate le superfici e l’impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni. L’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Le autorizzazioni per nuovi impianti saranno rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie maggiore tra:

  • la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente;
  • la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente.

Per memoria, già nell’annualità 2022 il Ministero ha deciso di avvalersi di questo secondo criterio introdotto con la recente riforma della PAC, perché consentiva di mettere a disposizione un numero maggiore di ettari da destinare a nuovi impianti.

Le autorizzazioni avranno, ancora, una validità pari a 3 anni dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non potranno usufruire del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Come in precedenza, entro il 1° febbraio di ogni anno, il Ministero, d’intesa con Regioni e PA, potranno stabilire:

  • una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore all’1%;
  • limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree viticole;
  • eventuali criteri di ammissibilità e di priorità.

Le eventuali limitazioni di cui sopra dovranno, nel caso, essere giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni: l’esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato di tali prodotti e l’esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.

Le Regioni e le PA potranno, nel caso, applicare i seguenti criteri di priorità:

  • organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali, che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
  • le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti:
  • superfici soggette a siccità;
  • superfici con scarsa profondità radicale;
  • superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo;
  • superfici in forte pendenza;
  • superfici ubicate in zone di montagna;
  • superfici ubicate in piccole isole.
  • superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente e delle risorse genetiche. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all’intera superficie vitata annualmente condotta;
  • superfici da adibire a nuovi impianti nell’ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari.

È applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari; le Regioni e le PA potranno applicare un limite inferiore.

Su domanda del richiedente, un impianto di viti potrà essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l’autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

Le domande per le autorizzazioni per i nuovi impianti potranno essere presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN. Nella medesima domanda potranno essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle Regioni e PA competenti entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicheranno l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), che assumerà valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente potrà rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni. Le superfici oggetto di rinuncia potranno essere utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volontà del richiedente; le superfici rimanenti saranno, invece, utilizzate per la determinazione della superficie disponibile nell’annualità successiva a quella della rinuncia.

Le domande ammissibili saranno accettate nella loro totalità, qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie disponibile. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie disponibile sarà comunque garantita, alle singole Regioni una superficie uguale all’1% del potenziale viticolo regionale. Qualora in una determinata Regione si dovessero registrare domande ammissibili per una superficie inferiore rispetto a quella disponibile, l’eventuale superficie in esubero sarà redistribuita, tra le Regioni con maggiori domande rispetto alla superficie disponibile. Nel caso in cui le domande ammissibili dovessero superare la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione potrà garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti.

Le autorizzazioni per reimpianti saranno concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni o PA competenti. Tale autorizzazione potrà essere utilizzata nella stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione e corrisponderà ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L’estirpo di impianti non autorizzati non darà origine ad autorizzazioni al reimpianto.

Le autorizzazioni di reimpianto avranno, come in precedenza, una validità pari a 3 anni a partire dalla data di concessione; tuttavia, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l’estirpazione, potranno avere una validità di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell’autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l’estirpo. Nei casi di reimpianto su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata, tale reimpianto risulterà privo di autorizzazione e, in assenza di altre autorizzazioni valide, dovrà essere estirpato.

Come già previsto dalla disciplina precedente, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di trasferimento temporaneo di conduzione non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione o PA differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, si applicherà anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. Sono esenti gli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018.

Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 dovranno essere presentate alle Regioni e PA in qualunque momento dell’anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l’estirpazione.

Si evidenzia che le autorizzazioni per reimpianti potranno essere concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo grafico.

Il conduttore procederà all’estirpazione dichiarandone l’effettuazione utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello schedario viticolo. Tale dichiarazione aggiornerà lo schedario viticolo.

Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l’estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata.

Fatte salve le comunicazioni necessarie per l’aggiornamento dello schedario viticolo, il produttore interessato potrà presentare, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

Il produttore potrà procedere a richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti.

Il conduttore potrà effettuare la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato, specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare. Tale impegno dovrà essere corredato della costituzione di una cauzione il cui importo sarà fissato dalla Regione o PA territorialmente competente.

Il conduttore comunicherà, entro 60 giorni, l’avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello schedario viticolo. La comunicazione di avvenuto reimpianto aggiornerà lo schedario viticolo, attivando il processo di verifica da parte della competente Regione.

Il conduttore, entro i termini previsti dalla Regione, dovrà comunicare tramite l’apposita funzionalità del sistema di gestione dello schedario viticolo l’avvenuta estirpazione della superficie. Tale comunicazione aggiornerà lo schedario viticolo. La Regione competente effettuerà i controlli sulla superficie estirpata, per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto, procedendo allo svincolo della cauzione.

I conduttori dovranno quindi effettuare l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

Tra le novità introdotte con la recente riforma PAC, segnaliamo che a decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, sarà a disposizione del Ministero e potrà formare oggetto di nuove autorizzazioni, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti.

Con riferimento al sistema di penalità, come per la precedente disciplina, il produttore che non abbia utilizzato un’autorizzazione per nuovi impianti, concessa nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 commi 3 e 5 ovvero a tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste per il settore (investimenti, ristrutturazione e riconversione vigneti e promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi) e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione; due anni di esclusione dalle misure di sostegno e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione; un anno di esclusione dalle misure di sostegno e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione. Nei casi, invece, in cui il produttore dovesse rinunciare all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste per due anni.

 

Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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