Si informa che, con le istruzioni operative n. 27 del 16 aprile 2020, AGEA Ufficio Monocratico ha introdotto ulteriori modifiche a suoi precedenti provvedimenti in ottemperanza al decreto n. 3318 del 31 marzo 2020 (decreto proroghe).
In questo caso, le richiamate istruzioni operative n. 27 si occupano delle deroghe e proroghe relative alla misura investimenti: più precisamente, i progetti biennali ammessi al finanziamento nella campagna 2018/2019 ed i progetti annuali e biennali ammessi al finanziamento nella campagna 2019/2020.
In particolare, i beneficiari che hanno un progetto annuale o biennale per la campagna 2019/2020 oppure un progetto biennale per la campagna 2018/2019 potranno variare i tempi di realizzazione del progetto rispetto a quanto richiesto inizialmente ed ammesso al finanziamento.
Pertanto, ai beneficiari sarà consentito di presentare le seguenti istanze:
Sempre nell’ambito delle varianti, i beneficiari potranno presentare anche delle modifiche che interverranno a livello strategico sul progetto iniziale rispetto a quanto ammesso al finanziamento. A titolo di chiarimento, per istanze di variante ad un progetto si intendono tutte le varianti fino ad oggi trattate con le istruzioni operative di AGEA nell’ambito di ogni campagna di riferimento.
Nello specifico:
Si ricorda che le istanze di variante devono essere trasmesse all’Ente istruttore competente per territorio, nelle modalità più accessibili al beneficiario (es: tramite PEC) e che le Regioni/PA riterranno più opportune. Pertanto, in deroga alle procedure in essere che prevedono esclusivamente la presentazione telematica delle istanze di variante, nella attuale situazione di emergenza le istanze di variante potranno essere trasmesse dal beneficiario anche in modalità diversa da quella telematica.
Inoltre, AGEA ha precisato che le nuove scadenze sono da intendersi quali nuove tempistiche (termini nazionali che le Regioni e Province autonome potranno anticipare) entro le quali i progetti dovranno essere realizzati a seguito della variante che interverrà sulla modifica dei tempi di realizzazione del progetto stesso (da annuale a biennale e da biennale a triennale) e dovranno essere presentate le domande di pagamento di saldo.
Nello specifico:
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel merito delle diverse tempistiche previste le Regioni e PA potranno prevedere termini anticipati rispetto a quelli nazionali.
Inoltre, si ricorda che alle istanze di variante che intervengono sulle modifiche delle operazioni di un progetto, i beneficiari dovranno allegare:
Tuttavia, ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento nella fase della istruttoria di aiuto.
Le spese/fatture per ogni attività correlata alla variante devono intendersi ammesse/eleggibili dalla data in cui il beneficiario inoltra l’istanza di variata all’Ente regionale competente per territorio.
Le richiamate istanze dovranno pervenire entro la campagna in corso 2019/2020 (esercizio finanziario 2020), nel rispetto del riconoscimento dello stato di emergenza del COVID-19.
Tutte le istanze dovranno essere presentate non oltre i trenta giorni solari che precedono i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo. Verrà considerata quale termine ultimo la data del 31 agosto 2020, ovvero il termine disposto dalle Regioni/PA qualora anticipato rispetto al termine nazionale del 31 agosto 2020.
Nello specifico, di seguito si riportano i termini nazionali per la presentazione delle suddette domande di pagamento:
Nell’ambito dei progetti biennali 2018/2019 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 31 agosto 2021) il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento anticipo è fissato al 31 agosto 2020, laddove l’anticipo non sia stato già erogato.
Nell’ambito dei progetti annuali 2019/2020 modificati in progetti biennali (termine realizzazione 15 luglio 2021) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2020 è fissato al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Nell’ambito dei progetti biennali 2019/2020 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 15 luglio 2022) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2020 è fissato al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Si raccomanda di prestare attenzione alle disposizioni che le Regioni e Province autonome adotteranno nei prossimi giorni.
Si allega copia delle istruzioni operative.
Gli uffici della Federazione rimangono a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.
Scarica le istruzioni operative.
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