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Ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020 che detta ulteriori misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. È il cosiddetto avvio della fase 3.

Il provvedimento sostituisce il DPCM 17 maggio 2020, sebbene presenti diverse disposizioni, che si pongono in linea di continuità con quest’ultimo: le norme del DPCM hanno validità dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020.

In sintesi, il DPCM dispone:

-  l’apertura di nuove attività, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Tali attività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività degli stabilimenti balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM, possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);

- in continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive non è soggetto al vaglio regionale preventivo, purché le attività siano esercitate nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

-  quanto alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull’intero territorio nazionale continuino ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);

-  per gli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM:

1) conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 1);

2)  prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 6, co. 2).

Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:

- l’equipaggio dei mezzi di trasporto;

-  il personale viaggiante;

-  il personale sanitario in ingresso in Italia;

-  i lavoratori transfrontalieri;

-  il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);

- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall’obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. È ragionevole ritenere che i relativi spostamenti siano in realtà riconducibili a quelli liberalizzati e non soggetti a limitazioni ai sensi dell’art. 6, co. 1 del DPCM in oggetto e che, quindi, i soggetti interessati siano esentati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario ai sensi dell’art. 6, co. 3 e 4, dello stesso DPCM.

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