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il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un Decreto Legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ecco in sintesi le principali misure:
1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
  • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal Decreto MEF dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

  • CIGO per le unità produttive operanti nei Comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati;
  • possibilità di sospensione della CIGS per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con CIGO;
  • CIGD per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei Comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
  • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria

  • incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 12 mesi, previsione della priorità di concessione della garanzia del Fondo per le imprese operanti nella “zona rossa” (comprese quelle del settore agroalimentare). La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che, per questo, abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
  • sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • l’incremento di 350 milioni di euro dei Fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
  • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

4. Settore turistico
Il Decreto Legge prevede prime misure specifiche per il sostegno del settore. In primo luogo, la sospensione fino 
al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Da segnalare, inoltre, le richiamate misure in tema di Fondo di Garanzia per le PMI: come evidenziato, potranno essere estese oltre il perimetro della "zona rossa" e tale estensione potrà riguardare anzitutto il settore del turismo, particolarmente colpito per effetto dell'emergenza sanitaria.
Infine, per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere, si prevedono specifiche forme di compensazione.

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