Dall'estero

L’Assemblea legislativa vietnamita ha ratificato l’Accordo di libero scambio con l’Unione europea, ultima tappa per l’entrata in vigore del trattato, dopo l’approvazione del Parlamento europeo avvenuta il 12 febbraio 2020 ed il voto favorevole del Consiglio UE del 30 marzo 2020.

L’entrata in vigore dell’Accordo è prevista per il prossimo 1° agosto 2020.

In particolare, l’Accordo prevede:

 L’eliminazione progressiva dei dazi:

  1. per i vini, l’aliquota base del dazio ad valorem attualmente prevista tra il 50% ed il 55% viene azzerata attraverso otto riduzioni progressive;
  2. per i vini aromatizzati ed i vermut, l’aliquota base del dazio ad valorem attualmente prevista al 55% viene azzerata attraverso otto riduzioni progressive;
  3. per le bevande spiritose, l’aliquota base del dazio ad valorem attualmente prevista al 48% viene azzerata attraverso otto riduzioni progressive;
  4. per gli aceti, l’aliquota base del dazio ad valorem attualmente prevista al 20% viene azzerata attraverso otto riduzioni progressive.

La prima riduzione scatta con l’entrata in vigore dell’accordo, mentre le successive sono azionate ogni primo gennaio dei sette anni successivi.

La tutela di talune DOP e IGP:

  1. Per i vini, Aqui/Brachetto d’Aqui, Asti, Barbaresco, Bardolino superiore, Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano d’Abruzzo, Sicilia, Soave, Toscana/Toscano, Veneto, Vino Nobile di Montepulciano;
  2. Per le bevande spiritose Grappa;
  3. Per gli aceti, Aceto Balsamico di Modena.

Si segnala che per le predette denominazioni la protezione è piena sin dall’entrata in vigore dell’accordo, senza alcun periodo transitorio né forme di coesistenza. L’elenco è aperto e, quindi, può essere aggiornato per tenere conto di nuove denominazioni da tutelare.

Un impegno da parte del Vietnam ad intervenire sul sistema delle licenze per migliorare le condizioni di distribuzione e vendita dei vini e delle bevande alcoliche, birra esclusa.

Un buon grado di flessibilità nelle operazioni di logistica, grazie alla possibilità per gli esportatori europei di condurre operazioni di stoccaggio e/o etichettatura della merce sotto l’autorità doganale del Paese di transito o di frazionamento.  

Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale (dazio ridotto e dazio nullo) l’esportatore deve provare l’origine preferenziale della merce attraverso:

  1. Un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del Paese esportatore;
  2. Una dichiarazione d’origine emessa da un esportatore autorizzato;
  3. Un’attestazione dell’origine compilata da esportatori registrati.

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Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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