La disposizione prevede che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, non obbligati a presentare la planimetria all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, devono trasmettere all’ufficio territoriale dell’ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.
Al riguardo, ai fini della semplificazione dell’obbligo in questione, è stata predisposta un’apposita funzionalità nel registro telematico vitivinicolo, che consente l’acquisizione della planimetria in formato grafico, unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico identificativo e relativa capacità). Per le modalità di trasmissione telematica della planimetria si rinvia alla “Guida alla tenuta del registro telematico” all’apposito capitolo “3.3 Gestire i vasi vinari e le planimetrie” (3.3.6. Gestire le planimetrie).
La trasmissione telematica della planimetria assolve all’obbligo di presentazione previsto dalla norma solo qualora siano rispettate le indicazioni contenute nella Guida.
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