L’Ispettorato Repressione Frodi ha diffuso ulteriori chiarimenti, in ordine alla presentazione di un vino spumante che sia stato oggetto di cessione nella fase “su punta”.
Si stabilisce che il “produttore” potrà essere identificato in colui che ha effettuato la “sboccatura”, avendo completato il processo di elaborazione del vino spumante ed avendo ottenuto un prodotto avente caratteristiche intrinseche diverse da quello di partenza.
In allegato la nota del Mipaaf
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