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Al via l’attesa procedura Inps per l’utilizzo dei voucher in agricoltura dopo l’approvazione della riforma da parte del Parlamento con la legge 96 del 2018 che ne ha semplificato l’utilizzo. Lo annuncia la Coldiretti nel precisare che sono operative le prime modifiche come l’allungamento della durata da 3 a 10 giorni entro cui è possibile svolgere la prestazione occasionale, un aggiornamento molto atteso dalle imprese agricole con l’inizio della vendemmia. Un primo segnale di sburocratizzazione che va nel verso auspicato dal mondo agricolo, si auspica che anche le altre modifiche previste dalla legge diventino operative con la medesima tempestività all’interno della procedura Inps. Anche perché, secondo Coldiretti, "con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove sono impiegati soltanto per le attività svolte da disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l’anno precedente".

L’Inps ha emanato una circolare con le nuove regole relative al lavoro occasionale accessorio, che vanno a colmare la lacuna lasciata dai voucher (introdotti dal Jobs Act ed eliminati nel marzo scorso), che prevedono l’introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale.

Vediamo come funzionano i nuovi voucher.

Le aziende agricole con non più di 5 dipendenti possono assumere lavoratori occasionali con i nuovi voucher, o contratti di prestazione occasionale: è possibile mettere in regola i lavoratori agricoli che devono svolgere l’attività per brevi periodi, sino a 10 giorni di seguito, senza necessità di ricorrere al contratto di lavoro subordinato, o dipendente. I limiti all’attivazione dei nuovi voucher previsti per le aziende del settore agricolo, tuttavia, sono molto rigidi, nonostante le modifiche del decreto Dignità: è possibile attivare il contratto di prestazione occasionale, ad esempio, solo per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Restano inoltre i limiti massimi di durata giornaliera, settimanale e annuale delle prestazioni. 

Cosa sono. I nuovi voucher, cioè i contratti di prestazione occasionale, non sono dei ticket, ma si attivano direttamente online, dal sito dell’Inps. I contratti di prestazione occasionale, detti Presto o Cpo, possono essere utilizzati dai committenti che esercitano attività d’impresa o professionale: non tutti i professionisti e le imprese, però, possono utilizzare i presto; per di più, vi sono dei precisi limiti da rispettare in merito alla retribuzione e alla durata dell’attività lavorativa.

Libretto Famiglia. Per quanto riguarda il libretto famiglia sono ammesse solo le seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
  • assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità;
  • insegnamento privato supplementare. In entrambi i casi le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell’anno civile.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento (i cosiddetti ‘voucher elettronici’) del valore nominale di 10 euro l’uno. Il singolo voucher può remunerare non più di un’ora di lavoro e un’ora di lavoro può essere retribuita anche con più di un voucher. La singola ora di lavoro occasionale accessorio, invece, non può essere remunerata meno di 9 euro. Nel settore agricolo il minimo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato. In entrambi i casi non è previsto il voucher cartaceo.

Limiti. Per attivare le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettati limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa: 

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi Inps, premi assicurativi Inail e costi di gestione. La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito, o del reddito d’inclusione (rei o sia).

Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Al superamento del limite annuale di 280 ore di lavoro e/o del limite annuale di 2.500 euro nel rapporto tra prestatore e singolo committente, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato (tranne quando committente sono le Amministrazioni pubbliche).

Divieti. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia avuto in corso nei 6 mesi precedenti) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Non è inoltre ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato: il superamento della soglia è da verificare con riferimento al semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

È vietato inoltre ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • in agricoltura, salvo specifiche casistiche.

Lavoratori. Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse solo per coloro che non risultano iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (otd). È possibile attivare un contratto di prestazione occasionale in agricoltura se il lavoratore appartiene a determinate categorie svantaggiate:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se studenti;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito o del reddito di inclusione (Rei o Sia).

Compenso minimo orario. Il compenso minimo orario per le prestazioni occasionali nel settore agricolo, a differenza della generalità dei presto, non è pari a 9 euro netti l’ora. Deve essere, invece, pari all’importo della paga oraria individuata dal contratto collettivo (ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti), sulla base dell’area di appartenenza del lavoratore (1, 2 o 3):

  • per l’area 1, a 7,57 euro;
  • per l’area 2, a 6,94 euro;
  • per l’area 3, a 6,52 euro.

In parallelo a quanto previsto per la generalità dei contratti di prestazione occasionale, per i voucher agricoli è necessario garantire al lavoratore una retribuzione minima pari a 4 ore di lavoro, anche nel caso in cui la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.

Comunicazione unica. Per semplificare gli adempimenti informativi relativi alle prestazioni occasionali agricole, l’Inps consente di effettuare una comunicazione unica per adempiere agli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione dell’attività lavorativa. A tal fine, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps “Prestazioni occasionali”, o tramite contact center, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del lavoratore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del lavoratore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene attraverso l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore:

  • dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, da 1 a 3 giorni consecutivi;
  • della durata complessiva della prestazione.

Pagamenti. Il pagamento delle prestazioni occasionali avviene, ad opera dell’Inps, entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Se l’arco temporale della prestazione si trova a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale del periodo indicato. Grazie alle recenti modifiche del decreto Dignità, le prestazioni saranno pagate dopo 15 giorni dallo svolgimento della prestazione, anche agli sportelli delle Poste.

Adempimenti. Gli ulteriori adempimenti previsti per i nuovi voucher in agricoltura, nonché i limiti previsti per il loro utilizzo, sono uguali a quelli stabiliti per la generalità dei contratti di prestazione occasionale. 

Trattamento tributario. Infine, riguardo al trattamento tributario, sia la normativa attuale che quella precedente prevede compensi esenti da imposta. In merito al trattamento previdenziale e assicurativo, invece, la contribuzione sociale obbligatoria (inglobata nel voucher) comprendeva contributi pensionistici del 13% alla Gestione separata dell’IInps e assicurativi per gli infortuni sul lavoro del 7% all’Inail. Ora sono a carico del committente la contribuzione pensionistica del 33% alla Gestione separata dell’INPS , la contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 3,5% all’Inail.

Nel caso del libretto famiglia, per ogni voucher utilizzato, oltre ai 10 euro di valore nominale, sono a carico del committente 1,65 euro di contribuzione pensionistica alla Gestione separata dell’Inps, 0,25 euro di contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’Inail. A differenza che nel Jobs Act, adesso si specifica che, assieme agli infortuni sul lavoro, sono assicurate anche le malattie professionali.

 

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