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Pubblicato sul portale del Mipaaf il vademecum vendemmiale ICQRF per la campagna vitivinicola 2021/2022. Vanno segnalate le novità introdotte lo scorso anno dai provvedimenti emanati nel quadro delle misure emergenziali adottate dal Governo in risposta alla diffusione della pandemia da Covid-19. Più precisamente, con riferimento alle comunicazioni telematiche, l’art. 43, comma 4, lettere a), b) e c), del DL n. 76/2020, convertito in Legge, ha introdotto alcune modifiche concernenti le comunicazioni previste, rispettivamente, dagli art. 12, comma 2 (produzione di mosto cotto), art. 14, comma 1 (stabilimenti promiscui) e art. 16, comma 2, della Legge n. 238/2016 (detenzione e confezionamento di taluni prodotti).

Con riferimento all’art. 12, la modificata apportata al comma 2 ha soppresso le parole “da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività”. Pertanto, permane l’obbligo, a carico di coloro che sono interessati ad avviare la produzione di mosto cotto, di effettuare una comunicazione una tantum al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF prima di iniziare tale attività produttiva, senza che sia individuato un termine specifico entro il quale effettuarla. Con riferimento alla modifica apportata all’art. 14, comma 1, occorre prima tenere presente che tale disposizione consente la lavorazione e l’estrazione dagli stabilimenti enologici dei mosti e dei vini (diversi dai vini spumanti elaborati con saccarosio) in promiscuità con altri prodotti per il cui ottenimento si verifica l’impiego di sostanze non consentite in enologia, stabilendo un’espressa deroga, peraltro condizionata ad un’apposita preventiva dichiarazione, ai divieti contenuti nel successivo art. 15. La ratio di tale norma va individuata nella valutazione, effettuata dal Legislatore, dell’esistenza del rischio che i predetti mosti ed i vini, detenuti in compresenza con i prodotti il cui impiego non è consentito nella loro produzione, possano essere sottoposti a manipolazioni non consentite. Tale rischio viene adeguatamente gestito solo se l’Autorità competente sia posta nelle condizioni di effettuare un controllo, anche in loco, delle manipolazioni stesse (benché non sia richiesto l’effettivo svolgimento dei controlli in via sistematica e sia sufficiente, tenuto conto delle norme europee in materia, un controllo a campione sulla base della valutazione del rischio). La modifica introdotta con il richiamato DL n. 76/2020 ha soppresso le parole “entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione”: va tuttavia rilevato che il testo risultante ha mantenuto la formula “... a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate.” (in rubrica, inoltre, è ancora presente l’espressione “... Comunicazione preventiva”).

Ciò comporta che la comunicazione deve essere presentata comunque preventivamente e permane riferita a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

La modifica apportata all’art. 16, comma 2, ha sostituito il comma con il seguente “2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.”. Quindi, in luogo della previgente comunicazione preventiva delle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, è stata prevista un’apposita registrazione delle operazioni stesse, permanendo la possibilità dell’Ufficio territoriale di definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. In proposito, avuto riguardo alla ratio delle disposizioni recate dal richiamato DL n. 76/2020, cioè la semplificazione del carico amministrativo gravante sulle imprese, l’ICQRF ha precisato che, con riserva di eventuali ulteriori chiarimenti, l’apposita registrazione in questione deve intendersi, non già come introduzione di un nuovo obbligo, bensì, anche alla luce di quanto previsto al successivo comma 3, come riferimento agli obblighi documentali già presenti nella normativa vigente. In tal senso, i controlli sulle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, dovranno tener conto della documentazione già disponibile presso le Aziende interessate in conseguenza della legislazione alimentare, fiscale o sanitaria. Resta, invece, evidente che, nel caso di cantine presso le quali si proceda anche a detenere e confezionare aceti di vino o da altre materie prime diverse dal vino e succhi di uve ottenuti da uve da vino, l’apposita registrazione non può che identificarsi con quelle già previste ai sensi della vigente normativa speciale dell’Unione europea e nazionale (art. 147 del reg. UE n. 1308/2013; capo V del reg. UE n. 2018/273 e capo IV del reg. UE n. 2018/274, art. 54 e art. 58 della Legge n. 238/2016, DM n. 293 del 20 marzo 2015 e DM n. 685 del 22 giugno 2017). Con riferimento al periodo vendemmiale, invece, si evidenzia che l’art. 10, comma 1, della Legge n. 238/2016, modificato dall’art. 43-ter, comma 1, lettera a), del richiamato DL n. 76/2020, convertito in Legge, fissa il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni dal 15 luglio al 31 dicembre, fatte salve le fermentazioni che avvengono in un periodo diverso da quello indicato espressamente autorizzate dalla Legge e dall’apposito decreto ministeriale annuale. Infine, si segnala che il richiamato vademecum contiene un allegato in cui è ripreso il quadro sinottico riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli con inizio sul territorio nazionale che possono essere redatti ed utilizzati dal 1° gennaio 2021.

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