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Il Parlamento ha all'esame il Ddl su “Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico”. Ieri Federvini e Assoenologi sono state invitate ad un’audizione informale presso la 9° Commissione Agricoltura al Senato.

Il disegno di Legge, riferito all’ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico, trova pienamente il supporto di Federvini. In particolare, la Federazione accoglie positivamente l’impianto complessivo del provvedimento, che definisce i titoli necessari per il riconoscimento della professionalità di enologo e di enotecnico, nonché le attività - nel dettaglio - relative a entrambe le professioni.

In particolare è apprezzabile la disposizione - all’art. 5 - relativa all’istituzione, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato nelle rispettive sezioni degli enologi e degli enotecnici, così come - all’art. 6 - le specifiche per la formazione continua, tramite corsi organizzati dalle associazioni professionali riconosciute. Il settore vitivinicolo è, oggi più che mai, interessato da un costante sviluppo di tecniche e innovazioni tecnologiche; pertanto, è necessario che gli operatori del comparto possano fortificare sistematicamente le proprie competenze, al fine di mantenere il ruolo di leadership che il nostro Paese detiene sul comparto a livello globale. Inoltre, raggruppare i professionisti in un unico Registro ne faciliterà la ricerca da parte delle aziende, incrociando in maniera semplificata domanda e offerta e migliorando il relativo mercato del lavoro. Allo stesso modo, aggiornare la normativa rispetto ai requisiti e ai titoli di entrambe le professioni risulta in linea con la necessità di imprimere una specializzazione sempre maggiore al settore vitivinicolo, per rispondere alle sfide legate alla qualità produttiva, alla sostenibilità ambientale e al contrasto dell’impatto dei cambiamenti climatici e della scarsità di risorse naturali.

Federvini ha tuttavia sottolineato l’opportunità di una riformulazione dell’articolo 2 con l’obiettivo di assicurare il carattere non esaustivo delle attività richiamate. Il comma 1 dell'articolo, infatti, sembra esaurire tutte le attività professionali degli enologi, rischiando di dimenticare alcune figure quali i direttori di laboratorio e i direttori di riviste specializzate di settore. Una riformulazione in senso estensivo dell’art. 2, comma, non darebbe adito a un’interpretazione non aderente alla realtà della figura dell’enologo e consentirebbe altresì di tenere conto delle evoluzioni future della professione. Modificare l’articolo 2 può aiutare a rappresentare in maniera più consona gli obiettivi del Disegno di Legge, ossia inquadrare normativamente le figure degli enologi e degli enotecnici con uno sguardo al futuro.

Allo stesso tempo, con riferimento all’art. 6, si auspica un’attenzione alla qualità della formazione, per il suo valore intrinseco nello sviluppo costante della professione e, conseguentemente, per le positive ricadute che questo avrebbe per il settore vitivinicolo nazionale.

Le figure dell’enologo e dell’enotecnico sono centrali nella più ampia riflessione su come offrire al settore vitivinicolo italiano un sistema di controlli in grado di coniugare elevati standard sul piano della garanzia della qualità e autenticità dei vini senza abdicare ad una necessaria razionalizzazione dei costi che incidono sulla competitività, anche internazionale, delle aziende. Da un punto di vista normativo i regolamenti UE offrono un ampio ventaglio di possibilità, a cui il nostro Paese ha sinora guardato con eccessiva prudenza e, forse, scarsa convinzione. Vi è poi l’esperienza maturata nei mesi del lockdown imposto dalla pandemia. Durante quei mesi, l’intera filiera produttiva si è dovuta rapidamente adattare a nuove ed inattese condizioni di lavoro, sperimentando inedite modalità, fra cui anche quelle legate ai controlli, recepite poi nei provvedimenti emergenziali nazionali ed unionali. Ad esempio la previsione contenuta nell’articolo 78, comma 3 quater del c.d. DL Cura Italia convertito in Legge, con cui si è consentito il rilascio dei certificati di idoneità per vini di qualità anche senza procedere alle visite in azienda, forti anche dei registri di cantina dematerializzati. Un esempio concreto di come è stato possibile assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione, mettendo le aziende nelle condizioni di continuare ad operare, senza rinunciare a quelle garanzie di qualità e autenticità che contraddistinguono il nostro settore vitivinicolo nel mondo. In questa cornice la figura dell’enologo e dell’enotecnico - ulteriormente qualificate ed inquadrate anche grazie al disegno di legge in esame - possono divenire elemento di riferimento per la costruzione di un sistema di controlli moderno, efficace ed efficiente all’altezza delle sfide che attendono il settore negli anni a venire.

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