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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-1 (c.d. DL Sostegni).

Il Parlamento, oltre a confermare le misure già varate dal Governo ovvero - fra quelle di interesse per i settori della Federazione - il contributo a fondo perduto, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, l’esonero contributivo previdenziale e assistenziale per il mese di gennaio 2021, il sostegno alle grandi imprese, il fondo da 150 milioni di euro per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ha introdotto alcune novità.

In particolare, l’articolo 6 sexies stabilisce l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dai soggetti che rientrano nelle condizioni fissate per poter accedere al contributo a fondo perduto: va precisato che l’esenzione vale solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Con riferimento, invece, alla riduzione della tariffa speciale del Canone RAI, il Parlamento con un emendamento all’articolo 6, comma 5 ha trasformato in esonero l’iniziale riduzione del 30% introdotta dal Governo con il DL Sostegni in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Infine, il Parlamento è intervenuto anche in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi. Più precisamente, l’articolo 39, comma 1 ter del DL Sostegni convertito in Legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione di tutto il comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente: in buona sostanza, i produttori di imballaggi e gli utilizzatori degli imballaggi hanno tempo fino al 1° gennaio 2022 per adeguarsi ai nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi. Inoltre, il secondo periodo del comma 1 ter introduce anche la c.d. disposizione “salva scorte” prevedendo che “i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

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