Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo la pubblicazione della circolare n. 156 del 21 ottobre 2021 con cui l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative in materia di esonero contributivo per il periodo di febbraio 2021.

Per memoria, l’articolo 70 del c.d. DL Sostegni bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021,n. 106, ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali eassistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settoriagrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le Aziende produttrici di vino e birra,come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimodecretolegge, per il mese di febbraio 2021citiamo, per i settori di intesse della Federazione, i codici ATECO 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Si evidenzia che, come per l’esonero per i periodi di novembre – dicembre 2020 e gennaio 2021, il richiamato esonero per il periodo di febbraio 2021 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.

In estrema sintesi, il riferimento alla sezione 3.12 consente ai contribuenti (i dati di lavoro) di accedere all’aiuto con massimali di spesa (la somma che ogni singola impresa può ricevere ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato) più ampi: 10 mln di euro per impresa anziché i limiti previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo ovvero 225 mila euro per impresa, nel caso di un’impresa agricola, o 1,8 mln di euro, nel caso di un’impresa diversa da un’impresa agricola.

Tuttavia, evidenziamo che qualora un’Azienda dovesse decidere di accedere alla misura dell’esonero ai sensi della richiamata sezione 3.12 per usufruire dei citati maggiori massimali di spesa deve anche dimostrare di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019: la Commissione europea ha chiarito che il periodo di riferimento è“un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 onel 2021”. Pertanto, per gli aiuti concessi per la mensilità di febbraio 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato deve essere sempre con lacorrispondentemensilità di febbraio 2019.

Per accedere all’esonero i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero art. 70 D.L. n. 70/2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con un prossimo messaggio dell’INPS.

L’istanza dovrà – in ogni caso - essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio.

Nella domanda, il datore di lavoro dovrà specificare se intende richiedere l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del richiamato Quadro temporaneo indicando l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Per memoria, l’INPS, con proprio messaggio n. 2418/2021, aveva comunicato il differimentodei termini di pagamentogià scaduti o di imminente scadenza in attesa della definizione degli esiti della domanda diesonero dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021.

In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica dellaregolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.

Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento deiversamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventualidomande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente potrà indicare l’importodel debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità ratealenel rispettodelle indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 108 del 12 luglio 2013.

Per memoria, l’esonero è subordinatoalla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Seguiranno aggiornamenti non appena INPS metterà a disposizione il modulo per presentazione la domanda di esonero.

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