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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid. Le disposizioni si applicheranno in sostituzione dei precedenti DPCM 13 e 18 ottobre 2020 e avranno efficacia a partire da domani, lunedì 26 ottobre, e fino al 24 novembrep.v.. La pubblicazione del provvedimento e dei relativi allegati, pertanto, è attesa nell’edizione odierna straordinaria della Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare un nuovo decreto–legge contenente le misure di ristoro economico a fronte di questa ulteriore stretta.

Ecco una sintesi dei contenuti del Dpcm.

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  • MASCHERINE E DISTANZIAMENTO. Obbligo di avere sempre con sé DPI, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto dove non si è isolati, con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto–prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera. Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salve le eccezioni già varate dal CTS.
  • MOVIDA. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • SPOSTAMENTI. È fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • ·LOCALI. Obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • ·ISOLAMENTO DOMICILIARE– I soggetti con febbre (temperatura corporea superiore a 37.5°) devono restare presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.
  • ·PARCHI, GIARDINI, VILLE E AREE GIOCO NEI PARCHI– Possibile accedere, ma divieto di assembramento e obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. I minori possono accedere alle aree gioco nei parchi, anche insieme a familiari o persone deputate alla loro cura, nel rispetto delle linee guida.
  • ·PARCHI TEMATICI E PARCHI DIVERTIMENTO– Sospese le attività. Consentito l’accesso dei bambini a luoghi destinati ad attività ludiche (all’aperto e/o al chiuso), con l’ausilio di operatori e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza sulla base delle linee guida.
  • ·ATTIVITÀ SPORTIVA/MOTORIA ALL’APERTO – Consentita, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività (esclusi gli accompagnatori per i minori e le persone non autosufficienti).
  • ·COMPETIZIONI SPORTIVE – Sospese sia quelle individuali che di squadra. Consentite solo le competizioni riconosciute come di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici da CONI, da CIP e rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali. In ogni caso, le competizioni si svolgono a porte chiuse o comunque senza la presenza di pubblico. Gli allenamenti degli stessi atleti sono consentiti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli.
  • ·PISCINE, PALESTRE, CENTRI TERMALI – Sospese le attività, ad eccezione dei centri con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni rientranti nei LEA. Resta possibile l’attività sportiva di base e motoria svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, nel rispetto del distanziamento interpersonale. Consentite le attività dei centri di riabilitazione, di addestramento e delle strutture in uso esclusivo al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.
  • ·SPORT DI CONTATTO – Sospesi, fatte salve le disposizioni di cui sopra in merito alle competizioni di interesse nazionale. Sospesa anche l’attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività di avviamento agli sport di contatto, così come tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto, anche se con carattere ludico–amatoriale.
  • ·INGRESSO ATLETI PROFESSIONISTI – Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, sono tenuti a sottoporsi – prima dell’ingresso in Italia – a un test molecolare o antigenico per verificare il proprio stato di salute. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
  • ·MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  • ·GIOCO E SCOMMESSE – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • ·SPETTACOLO – Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  • ·DISCOTECHE – Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
  • ·FESTE E EVENTI – Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • ·CONVEGNI E CONGRESSI – Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; 
  • ·RIUNIONI – Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza.
  • ·CHIESE E LUOGHI DI CULTO – L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
  • ·MUSEI E LUOGHI DI CULTURA – L’apertura al pubblico è assicurata con modalità di fruizione contingentata. Il servizio è organizzato in base ai protocolli o alle linee guida regionali o della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Resta sospeso l’accesso gratuito la prima domenica del mese. 
  • ·ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA – Le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell’organizzazione della didattica, con almeno il 75% di DAD. Consentiti i corsi di formazione in medicina generale e le attività degli Istituti di formazione dei Ministri di interno, difesa, economia, e giustizia e del SISR. Scuole di specializzazione medica e tirocini professioni sanitarie continuano non in presenza. Consentiti i corsi di motorizzazioni ed autoscuole. Con aggravamento della situazione epidemiologica il MIT può disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida. Consentiti gli esami. le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID–19, di cui all'allegato 22. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle AFAM.
  • ·VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGIO – Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.
  • ·CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI FORZE DI POLIZIA E VIGILI – le amministrazioni di appartenenza possono prevedere il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza per i corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per le procedure concorsuali si applicano le misure anti–contagio di cui agli articoli 259 e 260 del Dl Rilancio. I periodi di assenza dai corsi di formazione non concorrono al raggiungimento del limite di assenze;
  • ·ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO– si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • ·RISTORAZIONE– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering. Eliminata la previsione di chiusura domenicale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • ·SERVIZI ALLA PERSONA (ESTETISTI, PARRUCCHIERI, ETC.)– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
  • ·SERVIZI BANCARI, ASSICURATIVI, FINANZIARI; DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARERestano garantiti
  • ·TPL– il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Il MIT può disporre a tal fine riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne.
  • ·ATTIVITÀ PROFESSIONALI – incentivazione dello smartworking quando attuabile; incentivazione ferie e congedi retribuiti; assunzione protocolli anticontagio e sanificazioni;
  • ·SCI– Chiusi i comprensori sciistici eccetto che per gli allenamenti dei professionisti;
  • ·STRUTTURE RICETTIVE– Restano aperte e la loro attività è consentita a condizione che sia assicurato il mantenimento delle misure di sicurezza e sanificazione degli ambienti

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID–19 negli ambienti di lavoro (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello relativo ai cantieri (allegato 13) e ai trasporti e logistica (allegato 14).

Art.3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

  • CONTACT TRACING – è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale di segnalare su IMMUNI la presenza di un caso di positività.
  • TPL – le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
  • LAVORO AGILE PA – Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto–legge 34/2020 (50%). Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
  • LAVORO PRIVATI – È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati ed è altresì fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte degli stessi.

Art. 4 – Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Prevede restrizioni in merito agli spostamenti da e per determinati Stati e territori, salvo che ricorrano i motivi indicati, da comprovare mediante dichiarazione.

Art. 5 – Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Prevede, per chi fa ingresso nel territorio nazionale da determinati territori, l’obbligo di consegnare  un’autodichiarazione al vettore all'atto dell'imbarco. Tra le altre cose, inoltre, è previsto l’obbligo di presentare al vettore, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Art. 6 – Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

INGRESSO IN ITALIA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

  • sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata;
  • in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni;
  • se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
  • durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato.

Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione,

alternative tra loro:

  • obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

REGIMI DI ESCLUSIONE – Le disposizioni non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante, ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20, agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale a condizione che non insorgano sintomi di COVID–19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale
  • ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un còrso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Articolo 7 – Obblighi dei vettori e degli armatori

I vettori e gli armatori sono tenuti a acquisire e verificare prima dell’imbarco le autodichiarazioni di chi fa ingresso nel territorio nazionale, a misurare la temperatura e conseguentemente a vietare l’imbarco a chi non rispetta i requisiti. Sono altresì tenuti a rispettare il protocollo di settore e a far utilizzare a personale e passeggeri i DPI, garantendo la loro fornitura a chi ne è sprovvisto. Solo in determinate circostanze possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

  • PASSEGGERI. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida e possono essere fruiti da coloro che non sono in regime di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6.
  • OBBLIGHI COMANDANTE. Prima della partenza, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione contenente informazioni circa il rispetto delle linee guida, l’itinerario di rotta e la provenienza dei passeggieri.
  • NAVI ESTERE E SCALI. È consentito alle navi crociera di bandiera estera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20. Il Comandante presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Articolo 9 – Misure per il trasporto pubblico di linea

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale sono espletate anche secondo quanto previsto dal protocollo condiviso sottoscritto il 20 marzo(allegato 14), nonché secondo le linee guida per l’informazione degli utenti in materia di TPL (allegato 15). In relazione alle nuove esigenze, il MIT, in concerto con il Ministero della Salute, può integrare o modificare entrambe le linee guida con proprio decreto.

Articolo 10 – Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 

Le attività sociali e socio–sanitarie per persone con disabilità vengono svolte secondo i piani territoriali adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali protocolli le misure anti contagio. Le persone con particolari disabilità, o comunque non autosufficienti, possono ridurre le distanze con gli operatori di assistenza.

Articolo 11 – Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto, informando il Ministero dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure del decreto, e monitora la loro attuazione da parte delle amministrazioni competenti. Nel farlo si avvale, tra gli altri, di forze di polizia, vigili del fuoco, carabinieri, ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Le disposizioni si applicano da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre 2020 (e in sostituzione del DPCM 13 ottobre e 18 ottobre).

Il testo integrale del Dpcm. ultimo_DPCM_24ott.pdf

 

 

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