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Nel corso di una riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri, il Ministero delle Politiche Agricole ha informato le Organizzazioni di rappresentanza del settore vitivinicolo di aver trasmesso alla Conferenza Stato Regioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) lo schema di decreto recante disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n.  34 (c.d. DL Rilancio), per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.

Il Ministero è intenzionato a procedere quanto prima alla pubblicazione del testo; pertanto, lo schema di decreto è da intendersi come definitivo, fatte salve le eventuali modifiche di carattere urgente che dovessero intervenire nel corso degli ultimi passaggi con le Regioni o con il MEF.

In sintesi:

-          I beneficiari della misura sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne. Da contatti informali con il Ministero è emerso che l’aver presentato per la superficie oggetto d’aiuto una dichiarazione di raccolta per, almeno, le ultime cinque campagne dovrebbe costituire un criterio di ammissibilità per l’accesso alla misura;

-          Sono esclusi i produttori che hanno aderito alla misura della vendemmia verde sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP nella corrente campagna;

-          La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione o la mancata raccolta di una parte degli stessi;

-          Per beneficiare dell’aiuto:

  1. a)La riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale.

Per resa media aziendale regionale si intende la resa di uva per ettaro espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), così come riportate nelle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime cinque annualità, escludendo la resa della vendemmia più alta e quella più bassa;

  1. b)Nelle altre superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale;

-          La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP;

-          Il rispetto dell’impegno assunto è verificato sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021 confrontate con la resa media aziendale regionale;

-          Se un produttore non rispetta l’impegno assunto decade qualsiasi forma di aiuto;

-          Gli importi massimi dell’aiuto sono:

a) Per le uve destinate a vini a IGP, 400 €/ha;

b) Per le uve destinate a vini a DOC:

  • 700 €/ha per le DOC con resa inferiore a 13 ton/ha;
  • 600 €/ha per le DOC con resa superiore a 13 ton/ha;

c) Per le uve destinate a vini a DOCG:

  • 900 €/ha per le DOCG con resa inferiore a 10 ton/ha;
  • 800 €/ha per le DOCG con resa superiore a 10 ton/ha.

-          Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta una domanda telematica all’Organismo Pagatore competente per la Regione su cui insistono i vigneti oggetto di aiuto entro il 31 luglio 2020. In caso di superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, il produttore presenta una domanda per ciascuna Regione in cui intende ridurre la produzione;

-          Il produttore che beneficia dell’aiuto si impegna a non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta nelle Regioni in cui non è stata presentata domanda o in cui questa non sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. In caso contrario, decadono dall’aiuto tutte le domande presentate dal produttore;

-          Qualora le richieste dovessero superare le risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro), AGEA redige una graduatoria unica a livello nazionale ammettendo all’aiuto un numero di domande corrispondenti all’importo stanziato maggiorato del 5%, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a)Prioritariamente, le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo (15%), escludendo le domande con una riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute;
  2. b)In via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse;

In caso di overbooking della misura, gli importi massimi previsti per le diverse tipologie di uva possono essere ridotti fino ad un massimo del 5%;

-          L’aiuto è pagato entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, infine, che l’importo massimo dell’aiuto per Azienda agricola è fissato a € 100.000, in quanto la misura rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 stabilito dalla Commissione europea con la Comunicazione C (2020) del 19 marzo 2020. A tal proposito, si segnala che ai fini del computo del contributo massimo fa fede l’identità fiscale dell’Azienda agricola e vanno conteggiati anche gli altri eventuali indennizzi che la stessa Azienda agricola (l’Azienda agricola con la medesima identità fiscale) ha ricevuto nel quadro delle misure adottate a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19.

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