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Il due marzo iniziano i negoziati commerciali tra Regno Unito e Unione europea. Il Governo inglese ha pubblicato il 27 febbraio il documento “The Future Relationship with the EU. The UK’s Approach to Negotiations.

In sintesi la posizione del Regno Unito:

  • I recenti accordi conclusi tra la Ue e il Giappone, il Canada e la Corea del Sud saranno presi a riferimento.
  • Il Governo non intende prolungare il periodo di transizione e a giugno 2020 il Governo inglese farà il punto della situazione per poi decidere se lasciare le trattative e concentrarsi sulla normativa domestica in modo da uscire dal periodo transitorio i maniera appropriata
  • Sarà mantenuto l’accesso al mercato senza restrizioni o pesi e senza applicare la misura “Special Agricultural safeguards”.
  • Saranno stabilite le regole di origine ai fini di ottenere i benefici stabiliti nell’accordo che prenderà a modello quanto disposto nei trattati con il Canada e con il Giappone
  • Saranno presi a riferimento gli standard internazionali più rilevanti
  • Saranno costituite delle commissioni di monitoraggio anche sulla presentazione ed etichettatura dei prodotti.
  • Sarà stabilito un allegato dedicato ai prodotti biologici per armonizzare le normative
  • Saranno incluse misure di facilitazione delle operazioni doganali per mantenerle trasparenti e non discriminatorie
  • Il Regno Unito, in materia di indicazioni geografiche, sta rivedendo la normativa in modo che ciascuna parte rispetti i rispettivi schemi.

Anche l’Unione europea ha pubblicato la propria posizione nel documento pubblicato il 25 febbraio scorso.

In sintesi:

  • Si propone la creazione di una zona di libero scambio senza dazi doganali o tasse specifiche
  • Si reputa opportuno fissare regole di origine basate sugli standard preferenziali dell’Unione europea
  • Si chiede di includere disposizioni volte a tutelare la trasparenza, l’efficienza e la natura non discriminatoria delle partiche doganali nonché il mutuo riconoscimento dell’AEO.
  • Si chiede di promuovere l’uso di standard internazionali
  • Si chiede di confermare la protezione delle indicazioni geografiche – come indicato nell’Accordo di recesso - e stabilire un meccanismo di protezione delle future IIGG assicurando lo stesso livello di protezione come previsto nell’Accordo.
  • Richiesta di monitoraggio dell’implementazione e supervisione dell’accordo
  • Possibilità di introdurre misure autonome con la facoltà di sospendere quelle della controparte, qualora in contrasto
  • Introdurre un organo governativo responsabile di risoluzione delle dispute
  • Il diritto unionale deve essere preso a riferimento nelle dispute
  • La possibilità di chiedere compensazioni economiche ove na delle parti non rispettasse le obbligazioni

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