Pochi giorni fa (17/1/2019) è arrivata la risposta di Phil Hogan a nome della Commissione europea, che chiarisce:
Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/20131, l'etichettatura e la presentazione dei vini devono contenere l'indicazione di provenienza. Inoltre il punto 5 della sezione B della parte II dell'allegato VIII dello stesso regolamento vieta la trasformazione di uve originarie di paesi terzi in prodotti di cui all'allegato VII dello stesso regolamento o la loro aggiunta a tali prodotti nel territorio dell'Unione.
Le modalità di applicazione per l'indicazione della provenienza sono stabilite all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/20092. Questo regolamento è attualmente in fase di modifica al fine di essere allineato al trattato di Lisbona. Durante il processo di allineamento, la Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e gli Stati membri e le attuali disposizioni in materia di etichettatura non sono state modificate.
Pertanto il divieto di trasformare in vino le uve importate da paesi terzi, l'obbligo d'indicare la provenienza sull'etichetta di tutti i vini (compresi i "vini varietali") e le modalità di attuazione di tale requisito di etichettatura restano invariati.
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