Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Con il messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, Inps ha dato comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato per il periodo di febbraio 2021 ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis).

Più precisamente, in data 20 giugno 2022 l’INPS, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato secondo le modalità previste.

La contribuzione dovuta che dovesse risultare eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.

Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione. In proposito, l’INPS ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione. Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili a decorrere dal 21 luglio 2022.

Si ricorda che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Si segnala, infine, che eventuali istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del richiamato messaggio INPS. Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________.

 

 

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