Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo due novità normative che riguardano la disciplina sugli imballaggi in Spagna.

In estrema sintesi, lo scorso 27 dicembre è stato adottato il Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, che ha novellato la disciplina spagnola sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, mentre a partire dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore, in attuazione della Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una nuova tassa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili.

Più precisamente, il 28 dicembre scorso è stato pubblicato nel Boletìn Oficial del Estado il Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases che, recependo la direttiva UE n. 2018/852 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, introduce una revisione approfondita della normativa spagnola sugli imballaggi con l’obiettivo di allinearla agli obiettivi dell’UE per avanzare nell’attuazione dell’economia circolare e raggiungere i nuovi obiettivi per il 2025 e il 2030.

Da una prima lettura della norma, si segnalano i seguenti elementi di interesse:

  • La nuova disciplina si caratterizza per obiettivi e misure di breve-medio periodo finalizzati alla prevenzione dei rifiuti, all’aumento degli imballaggi riutilizzabili e alla promozione del riciclo;
  • Gli obiettivi di riutilizzo/riuso non paiono specifici per i settori di interesse della Federazione (si veda a tal proposito, l’art. 8 del real decreto). Nello specifico, per il canale Ho.Re.Ca., vengono stabiliti specifici obiettivi per i diversi settori delle bevande dove già esiste il riuso (acqua minerale, birra e bevande analcoliche), mentre per il resto dei comparti delle bevande (vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose incluse) è stabilito un obiettivo minore di immissione sul mercato del 20% in contenitori riutilizzabili nel 2025, del 25% nel 2030 e del 30% nel 2035. Nel canale domestico, invece, almeno il 10% del volume immesso sul mercato nel 2030, espresso in ettolitri, deve essere in contenitori riutilizzabili;
  • È stabilita una quota di contenitori riutilizzabili rispetto al totale commercializzato del 5% nel 2030 e del 10% nel 2035 per il canale domestico e del 20% nel 2030 e del 30% nel 2035 per i contenitori commerciali (si tratta degli imballaggi destinati all’uso e al consumo nell’esercizio di attività commerciale, all’ingrosso e al dettaglio, nei servizi di ristorazione e bar, uffici e mercati, nonché nel resto del settore dei servizi) e industriali (definiti come quegli imballaggi destinati all’uso e al consumo nell’esercizio dell’attività economica delle industrie, delle operazioni agricole, zootecniche, forestali o dell'acquacoltura, esclusi i contenitori che sono considerati commerciali e domestici);
  • Per quanto riguarda il riciclo, la legge consolida la raccolta differenziata come acceleratore della circolarità e fissa nuovi e ambiziosi obiettivi. Più precisamente, per tutti i rifiuti da imballaggio, viene stabilito un obiettivo di riciclo del 65% nel 2025 e del 70% nel 2030. Per il vetro, questi obiettivi salgono al 70% nel 2025 e al 75% nel 2030;
  • È introdotto un nuovo obbligo di rendicontazione sugli imballaggi immessi sul mercato con la creazione di un nuovo Albo Nazionale dei Produttori di Prodotti (iscrizione da marzo 2023 e ulteriore scadenza per il conferimento dei dati 2021 e 2022);
  • A partire dal 2025, scatteranno nuovi requisiti di etichettatura degli imballaggi. Più precisamente, sarà necessario indicare quando gli imballaggi sono riutilizzabili e se fanno parte di un sistema di deposito, precisando il contenitore o la frazione in cui devono essere depositati. Sarà altresì vietato l’uso delle parole “rispettoso dell’ambiente” o simili. L’uso del c.d. Green Dot diventa volontario, tuttavia l’uso rimarrà soggetto al pagamento di una quota, che dal 2024 sarà modulata in base al grado di riciclabilità dell’imballaggio.

Con riferimento, invece, alle novità fiscali, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore una nuova tassa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili, con un’aliquota di 0,45 euro al kg.

L’imposta si applica a qualsiasi materiale plastico (non riutilizzabile e solo per la parte non riciclabile) contenuto nell’imballo. Più precisamente, si applica agli imballaggi non riutilizzabili contenenti plastica fabbricati in Spagna o acquistati da uno Stato membro dell’UE (acquisizione intracomunitaria) o da un Paese terzo (importazione). Ciò significa che se gli imballaggi verranno acquistati da produttori situati in Spagna, tali produttori dovranno pagare l’imposta e sono obbligati a registrarla nella fattura di vendita, mentre nei casi in cui il fornitore è al di fuori della Spagna (acquisizione intracomunitaria o importazione), le Aziende agiscono come contribuenti diretti, comportando una serie di adempimenti amministrativi per la liquidazione e contabilizzazione dell’imposta.

 

Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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