Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 15 settembre 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più precisamente, si tratta del provvedimento adottato dal Ministero del lavoro, di concerto con il MIPAAF ed il MEF, per dare attuazione all’articolo 222, comma 2, del c.d. DL Rilancio che ha riconosciuto a talune aziende agricole, tra cui quelle vitivinicole, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Nell’allegato I del decreto sono riportati i codici ATECO che identificano i beneficiari della misura. A questi, vanno aggiunti i codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, integrati con l’art. 58 quater della Legge di conversione del c.d. DL Agosto (si veda a tal proposito la nostra nota prot. n. 295 del 14 ottobre).

La misura ha una copertura finanziaria di 426,1 mln di euro, a cui vanno sommati ulteriori 51,8 mln stanziati con la Legge di conversione del c.d. DL Agosto. In caso di superamento di tali limiti di spesa, l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.

L’agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle Aziende interessate. Nella domanda le imprese devono dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del quadro temporaneo nell’anno 2020.

Il decreto rimanda ad una circolare dell’INPS la definizione delle modalità di presentazione delle richiamate domande.

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di domanda, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole della domanda di esonero, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

In caso di esito favorevole e qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di rigetto della domanda, il richiedente provvede al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Scarica il decreto.

 

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