L’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea ed il Giappone, entrato in vigore il primo febbraio 2019, prevede il trattamento tariffario preferenziale per i vini e gli spiriti esportati verso il Giappone attraverso l’attestazione di origine, rilasciata dall’esportatore, in cui si dichiara che il prodotto è originario dell’Unione europea/Italia oppure essa è basata sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.
A marzo scorso, le Dogane giapponesi hanno diramato un chiarimento: l’esportatore europeo che ha presentato l’attestato di origine, ove ricevesse dall’importatore giapponese la richiesta a fornire una spiegazione che integri o accompagni tale attestato, non è obbligato a fornire alcuna ulteriore spiegazione.
Nonostante ciò, sembra che le Autorità doganali giapponesi continuassero a richiedere altri documenti e l’argomento è stato portato all’attenzione del comitato bilaterale sulle regole di origini e sulle questioni doganali che è stato istituito in seno all’Accordo di libero scambio.
Durante il primo incontro dello scorso 26 giugno a Bruxelles, le Parti hanno concordato una soluzione consensuale con la quale viene confermato che non è necessario fornire alcun chiarimento e viene specificato che:
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