Il sottosegretario alle Politiche Agricole Franco Manzato ha risposto all’interrogazione del senatore Dario Stefano sull’OCM vino verso i Paesi terzi, ovvero sull’interpretazione restrittiva della Commissione sul limite temporale di 5 anni dopo i quali non è più possibile effettuare azioni promozionali nello stesso Paese terzo. Pubblichiamo la risposta integrale:
Executive Summary
Il Sottosegretario Manzato ha riferito che i soggetti beneficiari che abbiano già in passato realizzato attività di promozione in Paesi terzi, possono continuare a realizzare le medesime operazioni in tali mercati per cinque annualità successive al 18 luglio 2016. Il sen. Stefano, in fare di replica, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, chiedendo al Governo di cambiare impostazione e di eliminare nella direzione generale per l'agricoltura della Commissione europea il vincolo dei cinque anni. Un periodo di cinque anni per mercati ampi, quali sono, ad esempio, quelli dell'America, del Brasile o della Cina, rappresenta ad avviso del firmatario dell’atto, una scelta troppo limitante.
Analisi
Nella seduta dell’Aula del Senato di mercoledì 11 luglio 2018, il Sottosegretario alle politiche agricole Manzato ha risposto all’interrogazione 3-00016 in tema di promozione dei vini italiani all’estero. L’atto, si ricorda, chiedeva al MiPAAF contrastare l’interpretazione della DG Agricoltura della Commissione europea del DM 10 agosto 2017, che avrebbe effetti devastanti su un settore strategico quale è appunto quello del vino per l'Italia e per il made in Italy.
Il Sottosegretario Manzato, ricordando che il Ministero intende promuovere il Made in Italy attraverso la crescita delle esportazioni in campo agricolo e alimentare, “facendo leva sull'eccellenza delle nostre produzioni, come il vino, di cui siamo primo produttore mondiale”, ha informato in merito alle attività del MiPAAF e alle risposte della Commissione, informando quanto segue:
Alla luce anche della precisazione da parte della Commissione che il limite di cinque anni per lo svolgimento di specifiche operazioni di promozione in determinati mercati dei Paesi terzi deve essere comunque verificato dai Paesi membri a partire dalla data di entrata in vigore del citato regolamento delegato n. 1149, ossia dal 18 luglio 2016, appare chiaro che i soggetti beneficiari che abbiano già in passato realizzato attività di promozione in Paesi terzi, possono continuare a realizzare le medesime operazioni in tali mercati per cinque annualità successive a tale data.
Il sen. Stefano, in fare di replica, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, chiedendo al Governo di cambiare impostazione e di eliminare nella direzione generale per l'agricoltura della Commissione europea il vincolo dei cinque anni. Un periodo di cinque anni per mercati ampi, quali sono, ad esempio, quelli dell'America, del Brasile o della Cina, rappresenta ad avviso del firmatario dell’atto, una scelta troppo limitante.
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