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La Commissione europea ha pubblicato i testi dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda concluso lo scorso 30 giugno 2022.

Sintetizziamo di seguito gli elementi più rilevanti:

  • Tutte le tariffe attualmente in vigore sui vini e sulle bevande spiritose di origine UE  saranno eliminate a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.
  • Il capitolo sulle norme di origine contiene una clausola di non alterazione la quale stabilisce che i prodotti dichiarati originari non devono essere stati alterati, trasformati in alcun modo o sottoposti ad operazioni che non siano la conservazione in buono stato o l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli.
  • L'immagazzinamento dei prodotti originari può avvenire in un Paese terzo, purché tali prodotti non siano sdoganati in tale Paese.

L’allegato sui vini e sulle bevande spiritose prevede talune semplificazioni:

  • Sono fissati i requisiti generali di etichettatura tra cui l'obbligo che tutte le informazioni riportate sull'etichetta siano chiare, accurate, veritiere, dimostrabili e non fuorvianti per il consumatore. È possibile riportare le informazioni obbligatorie su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore, dopo l'importazione.
  • E’ introdotta una disposizione in base alla quale né l'Ue né la Nuova Zelanda richiederanno la presenza dei seguenti elementi sull'etichetta, sul contenitore o sull'imballaggio: data di confezionamento, data di imbottigliamento, data di produzione o di fabbricazione, data di scadenza, data di durata minima, data di scadenza, tranne nel caso in cui questi prodotti contengano ingredienti deperibili che potrebbero avere una data di scadenza o di durata minima inferiore a quella normalmente prevista dal consumatore. 
  • E’ prevista l'istituzione di un comitato Vini e Spiriti che riferisce al Comitato per il commercio e che può esaminare qualsiasi questione di interesse reciproco.

Nelle dichiarazioni annesse all’allegato sui vini e sulle bevande spiritose si stabilisce che:

  • L’impiego di mannoproteine del lievito o di ferrocianuro di potassio nei vini di origine UE è ammesso a condizione che siano rispettati  i limiti prescritti dal Food standard vigente in Australia e Nuova Zelanda, ove tali limiti differiscano dalle raccomandazioni dell'OIV.
  • I vini spumanti di origine UE possono impiegare il termine “extra brut” e “brut nature” purchè non sia violato il principio di corretta informazione al consumatore, previsto dal Fair Trading Act del 1986 e il Food Act del 2014.
  • Entrambe le parti possono richiedere una modifica del loro elenco di pratiche enologiche, che sarà valutata dal Comitato Vini. La raccomandazione finale sarà trasmessa al Comitato per il commercio.
  • Una revisione generale di questa parte dell'allegato sarà effettuata entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno ogni 5 anni.

L'accordo prevede il riconoscimento di un ampio elenco di indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose italiane (in allegato)

L’accordo, dopo la revisione legale e la traduzione nelle diverse versioni linguistiche, dovrà essere approvato dal Parlamento europeo. Si presume sarà sottoscritto da entrambe le parti entro il 2023 per entrare in vigore al più tardi nel 2024.

 

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