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Il Ministero ha adottato il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30 ottobre 2020 recante Disposizioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, ai fini dell’emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, e paragrafo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione europea dell’11 dicembre 2017.

Con il richiamato decreto il Ministero ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2021 il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli – il documento MVV - è emesso esclusivamente in modalità telematica.

Tuttavia, per i trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo, è consentito continuare ad utilizzare gli MVV cartacei emessi nei casi e nei modi disciplinati dai capi I e II del DM 2 luglio 2013.

L’MVV cartaceo può continuare ad essere utilizzato anche nei casi dei trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.

Per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale è consentito utilizzare un documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie) che deve recare almeno gli elementi indicati nell’art. 4, comma 1, del richiamato decreto (Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30 ottobre 2020).

Questo documento è ammesso anche per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.

Questo documento può essere altresì utilizzato anche per i trasporti che avvengono sul territorio nazionale effettuati con mezzi propri del destinatario di vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (a titolo d’esempio le damigiane o altri recipienti di grandi volumi) che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri. In tal caso, il documento riporta nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario”.

Quando tutti gli elementi dell’art. 4, comma 1, del richiamato decreto sono riportati il documento si considera autentico.

Non si considera autentico, invece, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all’inizio del trasporto, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del luogo di destinazione della merce.

Si segnala, infine, che le richiamate disposizioni non si applicano ai trasporti iniziati entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2020 ed ancora in itinere.

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