Con decreto n. 134106 del 22 marzo 2021, il Ministero - in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinato le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodo vendemmiale.
Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2021.
Per il vino a DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 31 agosto 2021.
Infine, per i vini senza DO o IG (vini generici) ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2021.
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