Il Ministero, con la circolare n. 543529 del 25 ottobre 2022, è ritornato sulla questione della non applicabilità delle sanzioni in caso di mancato uso delle autorizzazioni di nuovo impianto.
Più precisamente, a parere del Ministero, l’attuale situazione derivante dalla trascorsa pandemia da Covid 19 - i cui effetti continuano a manifestarsi - e dalla crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina comporta una oggettiva difficoltà a mantenere gli impegni che non dipende in nessun modo dalla volontà degli interessati, in quanto assolutamente imprevista ed imprevedibile e possono essere qualificate come circostanze di forza maggiore.
Inoltre, l’articolo 61 del reg. UE n. 1308/2013, come novellato dal punto 9 dell’art. 1 del reg. UE n. 2021/2117, ha prolungato la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022, proprio per venire incontro alle difficoltà che gli operatori vitivinicoli si trovano ad affrontare a causa del perdurare della crisi economica.
Pertanto, è opinione del Ministero che non sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 69 della Legge 238/2016 alle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2022 e non utilizzate entro il medesimo termine.
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