Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo che, con le Istruzioni operative n. 71 del 27 luglio 2022 di AGEA Ufficio pagatore, sono state definite le modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2022/2023.

Per memoria, i produttori di vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce - ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool ovvero al loro ritiro sotto controllo.

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

  • Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
  • Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio 2023.

I sottoprodotti della vinificazione debbono avere le seguenti caratteristiche:

  • Per le vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg.;
  • Per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg., a 45% di umidità, previa denaturazione.

Come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 27 dicembre 2008, la quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino è almeno pari al:

  • 10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve;
  • 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP;
  • 5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Possono accedere all’aiuto i distillatori riconosciuti che presentano all’OP Agea - Ufficio Domanda unica e OCM - entro il 20 giugno 2023 una o più domande di contributo.

Ai fini del pagamento della misura, l’alcool ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol. da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

Gli aiuti, per grado e per ettolitro, sono i seguenti:

  • € 1,100 hl %/vol., per l’alcool etilico ottenuto da vinaccia;
  • € 0,500 hl %/vol., per l’alcol etilico ottenuto da feccia.

L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti. L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad €. 0,016/ Kg. Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di €. 0,016/Kg.

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 20 giugno 2023, sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia, per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20 giugno 2023 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2023.

 

 

Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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