Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Con la circolare di Agea Coordinamento n. 58076 del 28 luglio 2022, sono state definite le istruzioni per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2021/2022.

Per memoria, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

Sono, quindi, obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:

  • I consumatori privati;
  • I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
  • I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale, com’è il caso di quest’anno considerato che il 10 settembre cade di sabato.

Si evidenzia che l’adempimento della dichiarazione di giacenza può essere assolto utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina per le aziende che avranno effettuato la chiusura telematica del registro stesso. La dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può quindi scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione. Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune). Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l’apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).

Come di consueto, Afea ha precisato che:

  • le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno;
  • le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo;
  • nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto;
  • i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente al “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione;
  • nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;
  • i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente punto, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico;
  • va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. A tal proposito si specifica che qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

 

Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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