Con la circolare di Agea Coordinamento n. 58076 del 28 luglio 2022, sono state definite le istruzioni per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2021/2022.
Per memoria, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.
Sono, quindi, obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale, com’è il caso di quest’anno considerato che il 10 settembre cade di sabato.
Si evidenzia che l’adempimento della dichiarazione di giacenza può essere assolto utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina per le aziende che avranno effettuato la chiusura telematica del registro stesso. La dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può quindi scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione. Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune). Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l’apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).
Come di consueto, Afea ha precisato che:
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