Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Con circolare n. 64944 del 2 ottobre 2020, AGEA ha adottato le Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020/2021.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate - da decreto - entro il 15 novembre; tuttavia poiché tale giorno coincide quest’anno con un festivo (il 15 novembre 2020 è domenica) il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia slitta al primo giorno lavorativo successivo, quindi, solo per quest’anno al 16 novembre 2020.

Le dichiarazioni di produzione di vino e/o mosto devono essere presentate entro il 15 dicembre.

Si precisa che:

  • La dichiarazione di vendemmia deve essere presentata anche se la produzione di uva è stata uguale a zero;
  • I prodotti diversi dal vino in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre devono essere dichiarati, nella dichiarazione di produzione, nella disponibilità del destinatario e non del cedente;
  • I prodotti detenuti alla data del 30 novembre in conto lavorazione devono essere dichiarati, nella dichiarazione di produzione, dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.

Come già avvenuto la scorsa campagna vendemmiale, si segnala che sono disponibili i servizi telematici che consentono di precompilare la dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del Registro telematico, utilizzando i dati presenti alla data del 30 novembre. A tal proposito, si segnala che le operazioni che incidono sulla produzione (e quindi sulla dichiarazione di produzione) devono conseguentemente essere inserite nel registro entro il 30 novembre.

Per scrupolo, si ricorda che la dichiarazione di produzione da registro è facoltativa: ciò significa che l’Azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro di cantina usufruendo della modalità on line occorre collegarsi al portale SIAN. In questo caso, la compilazione automatica da registro è possibile per i Quadri seguenti:

  1. Informazioni anagrafiche (quadro A); 
  2. Dati di produzione di vino e mosti (quadro G); 
  3. Uva da vino acquistata da fornitori (quadro I); 
  4. Elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).

Il soggetto può decidere di accettare tal quali i dati precompilati dal registro oppure modificarli. 

Si ricorda che qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, è necessario aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti. Poiché la dichiarazione telematica è compilata a livello di singola Regione, nel caso in cui l’Azienda abbia più stabilimenti di produzione nella stessa Regione, le applicazioni riportano la somma dei singoli registri.

Per procedere, invece, alla precompilazione e presentazione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro di cantina tramite la modalità web-service occorre fare riferimento ai servizi disponibili che richiedono la trasmissione del pacchetto XML di richiesta firmato digitalmente. Tale modalità di presentazione, tuttavia, può essere utilizzata solamente dai produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati ovvero coloro che non devono riempire i quadri della dichiarazione di raccolta uve, ma solamente quelli della produzione di vini e mosti. A tal proposito, si segnala che un apposito documento tecnico è reso disponibile sul portale Mipaaf SIAN.

Si ricorda che, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, sono ammesse le seguenti rettifiche:

  1. Rettifica per Ravvedimento operoso;
  2. Rettifica per Diffida dell’Organismo di controllo.

Infine, poiché le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti e gli impianti di vinificazione, per le Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e le Provincie Autonome di Bolzano e Trento è necessario fare riferimento alle istruzioni operative adottate da tali enti.

Si allega la richiamata circolare AGEA.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

 

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