Le Dogane francesi hanno diramato le istruzioni operative (qui allegate) per l’applicazione della tassa sui premix anche a taluni prodotti della famiglia delle bevande aromatizzate a base di vino: in particolare i prodotti con una gradazione compresa fra 1,2% e 12% vol. ed un contenuto in zucchero superiore a 35 gr/l.
Sono esclusi dalla misura le bevande spiritose di cui al Reg. 787/2019 (ex 110/2008), i vini; i sidri e le bevande con Indicazione Geografica.
La nota delle Dogane esclude anche i cosiddetti “prodotti tradizionali”: sono, dunque, esclusi i vini aromatizzati e le bevande aromatizzate di cui all’allegato II, parte B, punti 3-13, del Reg. 251/2014 nonché i tradizionali prodotti miscelati Kir, vino + bitter e acqua minerale, vino, vini aromatizzati e acqua minerale (spritz).
Pur prendendo atto degli alleggerimenti che intervengono grazie alla nota delle Dogane, il quadro normativo resta complesso ed apparentemente discriminatorio: ragioni per le quali la nostra associazione europea Comité Vins continua gli approfondimenti per un eventuale ricorso presso le istituzioni UE.
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