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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 agosto 2021 sono stati pubblicati, rispettivamente, il regolamento delegato UE n. 2021/1334 (che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritosee il regolamento delegato UE n. 2021/1335 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari.

In buona sostanza, i citati regolamenti introducono nuovi obblighi relativamente all’impiego nell’etichettatura e presentazione di una bevanda spiritosa delle c.d. allusioni e dei c.d. termini composti modificando, rispettivamente, gli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 2019/787.

1° novità: con l’adozione del regolamento delegato UE n. 2021/1334in caso di allusioni ad altre bevande spiritose definite, nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di una nuova bevanda spiritosa, la denominazione legale della nuova bevanda spiritosa deve sempre figurare nello stesso campo visivo dell’allusione.

Nel caso delle bevande spiritose (per memoria, solo le bevande spiritose che appartengono ad una delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento UE n. 2019/787 possono riportare un’allusione), il nuovo obbligo si aggiunge alle prescrizionigià previste dalla disciplina vigente - articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento UE n. 2019/787 - secondo cui l’allusione:

Non figura sulla stessa riga della denominazione legale della bevanda;
Figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti;
La proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell’allusione, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

Cogliamo l’occasione per segnalare che quest’ultima prescrizione - indicata al terzo trattinodi cui sopra e che riflette le prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b), del regolamento UE n. 2019/787 - è stata oggetto di grandi discussioni nelle fasi preparatorie del richiamato regolamento, poiché porta a ritenere che si aggiunga alle previsioni già esistenti in materia del c.d. QUID (ovvero l’indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all’art. 22 del reg. UE n. 1169/2011), con il risultato di una doppia indicazione dell’apporto alcolico in volume rispetto al prodotto (per ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 22 del reg. UE n. 1169/2011) e in percentuale sul tenore alcolico del prodotto finito (per ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b), del regolamento UE n. 2019/787).

Tornando al regolamento delegato UE n. 2021/1334, il nuovo obbligo introdotto si applica retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021, tuttavia è previsto un periodo transitorio per consentire alle Aziende di adeguarsi alla nuova prescrizione. Più precisamente, le bevande spiritose la cui etichettatura e presentazione non è conforme al nuovo requisito (ovvero di riportare la denominazione legale della bevanda spiritosa sempre nello stesso campo visivo dell’allusione) ma che soddisfa le condizioni previste dalla disciplina previgente (ovvero il regolamento CE n. 110/2008) e che sono etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Per scrupolo, si evidenzia che il nuovo obbligo non si applica alle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: perciò, in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose continuano ad applicarsi le condizioni previste dalla lettera b) del paragrafo 2 e dalle lettere a) e b), del paragrafo 4 dell’articolo 12 del regolamento UE n. 2021/787.

2° novità: Con riferimento ai termini composti – con l’adozione del regolamento delegato UE n. 2021/1335 - nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, la denominazione legale della bevanda deve figurare sempre nello stesso campo visivo del termine composto.

Questo nuovo obbligo non si applica nei casi in cui la denominazione legale della bevanda spiritosa è costituitada un termine composto che include il termine liquore o crema, a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell’allegato I per la categoria 33. In altre parole, il nuovo obbligo non si applica nei casi in cui il termine composto compare nell’etichettatura e presentazione di un liquore. A tal proposito, è bene evidenziare che il testo del regolamento sembra circoscriverela deroga ai prodotti che soddisfano i requisiti dell’allegato I del regolamento UE n. 2019/787 per la categoria 33(liquore): è opinione della Federazione che tale formulazione consente di comprendere anche le bevande spiritose che appartengono ad una delle categorie dalla 34 alla 40 (34. Crema di...; 35. Sloe Gin; 36. Sambuca; 37. Maraschinomarrasquino o maraskino; 38. Nocino o orehovec; Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat; 40. Liquore all’uovo). Tuttavia, su questo punto siamo in attesa di una conferma ufficiale da parte dei servizi della Commissione europea.

Di conseguenza, per le bevande spiritose (diverse dai liquori), il nuovo obbligo si aggiunge alle prescrizioni già previste dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere a), b) e c) secondo cui i termini composti che designano una bevanda:

Figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
Non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;
Non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.

Analogamente alle allusioni, anche nel caso dei termini composti il nuovo obbligo si applica retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021, tuttavia è previsto un periodo transitorio per consentire alle Aziende di adeguarsi alla nuova prescrizione. Più precisamente, le bevande spiritose (diverse dai liquori) la cui etichettatura e presentazione non è conforme al nuovo requisito (ovvero di riportare la denominazione legale della bevanda spiritosa sempre nello stesso campo visivo del termine composto) ma che soddisfa le condizioni previste dalla disciplina previgente (ovvero il regolamento CE n. 110/2008) e che sono etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Per scrupolo, si evidenzia che anche questo secondo nuovo obbligo non si applica alle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: perciò, in caso di termini compostiimpiegati nella designazione, presentazione e nell’etichettatura di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose continuano ad applicarsi le condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 3 dell’articolo 11 del regolamento UE n. 2021/787.

Scarica il regolamento che riguarda le allusioni.

Scarica il regolamento che riguarda i termini composti.

 

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