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L’articolo 15, comma 6, della Legge di conversione del c.d. DL Milleproroghe, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 1° marzo 2021, ha confermato la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

Per memoria, l’art. 219, comma 5, del Codice dell’ambiente prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Ne consegue che rimane per tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) l’obbligo entrato in vigore il 26 settembre 2020 di riportare le informazioni relative alla natura del materiale, sulla base delle indicazioni fornite dalla decisione 97/129/CE della Commissione; fino al 31 dicembre 2021, invece, è sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi le informazioni relative al corretto smaltimento/raccolta differenziata.

Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato attraverso i prodotti preconfezionati; allo stesso tempo non tutti gli imballaggi hanno lo spazio sufficiente per riportare i predetti codici (es. i tappi e, più in generale, i materiali di chiusura), così come non tutte le Aziende produttrici di imballaggi dispongono dei macchinari necessari per marcare correttamente gli imballaggi.

Inoltre, in materia di sanzioni, l’art. 261, comma 3, del Codice dell’Ambiente dispone testualmente “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti dall’art. 219 comma 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Alla luce di queste considerazioni, appare inevitabile gestire queste situazioni nei rapporti contrattuali con il proprio fornitore degli imballaggi.

Infine, segnaliamo che CONAI ha aggiornato le proprie linee guida http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/, traducendole anche in inglese https://www.etichetta-conai.com/en/documents/guidelines-for-the-environmental-labelling-of-packaging/ mentre al seguente link http://www.etichetta-conai.com/ è possibile trovare maggiori informazioni, tra cui le FAQ.

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