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In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (Dl Ristori) recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco gli aspetti principali.

Contributo a fondo perduto a favore di taluni operatori.

L’articolo 1 della Legge conferma il contributo a fondo perduto in favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020.

La norma individua due requisiti principali:

- svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 della Legge (a titolo d’esempio si tratta per lo più di quei codici ATECO connessi alle attività chiuse o fortemente limitate per decreto, come la ristorazione, ivi incluse le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, e la ricezione turistica, ivi incluse le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Va evidenziato che quest’ultimo requisito non è richiesto per gli operatori che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Si evidenzia che, alle medesime condizioni richiamate al punto ii), la Legge (articolo 1, commi 14 bis e ter) riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande che esercitano un’attività prevalente anche diversa da quelle elencate nel richiamato allegato 1 della Legge.

Al momento, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le istanze per la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto deve essere presentata entro il 15 gennaio 2021 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at).

Rifinanziamento del c.d. Fondo 394/81 gestito da SACE SIMEST.

L’articolo 6 della Legge conferma l’ulteriore rifinanziamento del c.d. Fondo 394/81 gestito da SACE SIMEST; per memoria, si tratta dello strumento gestito da SACE SIMEST per sostenere l’internazionalizzazione delle Imprese, con varie linee di azione, fra cui interventi sulla patrimonializzazione delle imprese e cofinanziamenti anche a fondo perduto.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

L’articolo 8 ter della Legge introduce una riduzione degli oneri delle bollette elettriche identificati con le voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

La riduzione è rivolta ai titolari di utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati della Legge: citiamo, per i settori di interesse della Federazione, i codici ATECO 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, 11.02.10 produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.10 produzione di vino spumante e altri vini speciali.

L’attuazione della richiamata riduzione è demandata ad un provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.

L’articolo 13 quater della Legge conferma la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Più precisamente, la misura è rivolta:

A tutte le Aziende con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del richiamato provvedimento che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;

A tutte le Aziende che hanno intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019. Per queste Aziende, la sospensione dei versamenti scatta a prescindere dall’entità del fatturato aziendale e dell’eventuale diminuzione;

- A quelle Aziende che esercitano le attività economiche sospese dall’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020; agli operatori che esercitano le attività di ristorazione nelle c.d. zone arancioni e rosse; ai soggetti che operano nelle c.d. zone rosse e che esercitano determinate attività i cui codici ATECO sono riportati nell’allegato 2 della Legge ovvero che esercitano l’attività alberghiera. Per queste Aziende la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito del fatturato e della sua diminuzione.

La sospensione riguarda:

- i versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i richiamati soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

- i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si evidenzia che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato.

Per memoria, con riferimento alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali segnaliamo la circolare INPS n. 145 del 14 dicembre 2020 (si veda la nostra nota prot. n. 388 del 15 dicembre 2020) e il messaggio INPS n. 4840 del 23 dicembre 2020 (si veda la nostra nota prot. n. 309 del 30 dicembre 2020) con i quali l’Ente ha fornito chiarimenti, precisazioni, nonché le indicazioni contabili da seguire per accedere alla richiamata sospensione.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

L’articolo 13 quinquies della Legge conferma la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Più precisamente, per tutte le Aziende è confermata la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020. 

Per le Aziende, invece, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

La stessa proroga si applica, senza i requisiti relativi ai ricavi ed alla diminuzione del fatturato, alle Aziende che operano nei settori riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 della Legge, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse e per gli esercenti servizi di ristorazione nelle c.d. zone arancioni.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato.

Esonero contributivo per il periodo del mese di novembre e dicembre 2020.

Gli articoli 16 e 16 bis della Legge confermano, per le Aziende produttrici di vino appartenenti alla filiera agricola, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 e dicembre 2020.

Per memoria, segnaliamo il messaggio INPS n. 4272 (si veda la nostra nota prot. n. 355 del 16 novembre 2020) con cui l’Ente ha chiarito quali sono le Aziende interessate all’esonero: citiamo per i settori di intesse della Federazione i codici ATECO 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Fondo per la ristorazione.

L’articolo 31 decies della Legge conferma la rimodulazione delle risorse destinate al c.d. Fondo per la ristorazione. Più precisamente, i 600 milioni inizialmente stanziati per il 2020 sono stati rimodulati in 250 milioni per il 2020 e 200 milioni per il 2021. Al momento i termini per la presentazione delle domande risultano ancora chiusi al 15 dicembre 2020: non è esclusa tuttavia una riapertura delle domande in considerazione della rimodulazione delle risorse. Inoltre, segnaliamo che la platea dei beneficiari del richiamato fondo è stata ampliata per comprendere, tra gli altri, anche i codici ATECO 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole e 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

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