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È stato firmato il decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 inerente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici di cui all’articolo 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, come anticipato il 1° luglio.  

I vigneti si definiscono eroici quando:

  • Ricadono in aree soggetto a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree in cui le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o che hanno particolare pregio paesaggistico e ambientale o che sono situati nelle piccole isole (isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati);
  • Fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, sono caratterizzati almeno da:
  1. Pendenza del terreno superiore al 30%;
  2. Altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione degli altipiani;
  3. Sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

I vigneti si definiscono storici quando:

  • La loro presenza è documentata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960;
  • La coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;
  • Sono caratterizzati almeno da:
  1. Utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
  2. Presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico quali il terrazzamento, il ciglionamento, il ritocchino, il cavalcapoggio, il girapoggio o la spina.

Sono altresì considerati vigneti storici:

  • I vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, a condizione che la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti abbiano le caratteristiche ivi indicate;
  • I vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale a condizione che il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
  • I vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Si segnala che il produttore interessato ad ottenere il riconoscimento del vigneto eroico o storico deve presentare apposita domanda alla Regione sul cui territorio ricade la superficie vitata in questione.

Infine, si evidenzia che il Ministero provvederà ad individuare specifiche risorse finanziarie nel quadro delle misure del Programma nazionale di sostegno (PNS) per interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici, tra cui anche azioni di valorizzazione, promozione e pubblicità delle produzioni riconducibili alla viticoltura eroica o storica.

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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