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La Gazzetta Ufficiale del 18 aprile ha pubblicato la legge 12 aprile 2019 n. 31 - Disposizioni in materia di azione di classe (“Class Action”). Qui il testo integrale.

La nuova disciplina, che entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione e quindi dal 19 aprile 2020, sarà eventualmente applicabile solo alle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore ed interesserà non solo singole persone fisiche o giuridiche, ma anche determinate associazioni qualificate: tutti soggetti che saranno legittimati a far valere, mediante l'azione di classe, diritti individuali omogenei.

La nuova disciplina potrà avere un impatto considerevole nei confronti delle imprese resistenti che potrebbero trovarsi coinvolte in plurime e contemporanee azioni di classe, qualora non basate su medesimi fatti.

Nonostante alcuni miglioramenti intervenuti durante il dibattito parlamentare, il provvedimento contiene ancora importanti criticità.

  • Adesione all'azione di classe successivamente alla sentenza di accoglimento;
  • Compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe, all’avvocato del ricorrente e ai difensori dei ricorrenti delle cause riunite;
  • Ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo: chiunque abbia subito un danno (consumatori, imprese, PA) derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
  • Eccezione al principio dell'unicità dell’azione di classe in caso di ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda.
  • Impossibilità di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.
  • Possibilità per l’aderente di revocare l’adesione prima che il decreto di condanna diventi definitivo e di proporre, di conseguenza, un’azione individuale sugli stessi fatti.
  • Regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità dell’impresa e agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il resistente possano verificarne l’attendibilità.
  • Estensione della legittimazione ad avviare un'azione inibitoria a chiunque e non solo alle associazioni/organizzazioni rappresentative degli interessi fatti valere in giudizio.
  • Estensione al giudizio inibitorio di meccanismi tipici dell’azione di classe e con esso incompatibili. 

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