Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 20 novembre è stata pubblicata la legge di conversione del c.d. DL Green Pass Lavoro (DL 127/21), provvedimento che ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Ricordando come l’Assemblea della Camera abbia approvato definitivamente la legge di conversione lo scorso 17 novembre, riportiamo di seguito l’analisi dei contenuti di maggiore interesse del provvedimento, comprensiva delle modifiche approvate nella fase emendativa in Commissione al Senato:

  • Copia del Green Pass (Art. 1, co. 5): al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green Pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione sanitaria.
  • Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato (Art. 3):
    • Obbligo Green pass: si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Tale obbligo si estende anche a coloro che svolgono attività di volontariato o formazione, anche sulla base di contratti esterni. 
    • Esenzioni: l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
  • Controlli: i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si prevede inoltre che con atto formale vengano individuati i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass. 
  • Sanzioni: nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative. 
  • Imprese con meno di 15 dipendenti: per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
  • Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi (Art. 4):
    • Prezzi tamponi calmierati: si prevede che le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate con il SSN siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati. In caso di inosservanza, da parte delle farmacie e delle altre strutture, di tale disposizione, si applica una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro ed il Prefetto territorialmente competente può predisporne la chiusura. 
    • Tamponi gratuiti: si rimpinguano le casse della struttura commissariale anti Covid di 105 milioni al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione gratuita di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possano ricevere o completare la vaccinazione anti-Covid sulla base di certificazione medica. 
  • Durata Green Pass (Art. 5):
    • Rilascio Green pass prima dose di vaccino: si prevede che il Green Pass venga rilasciato immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, e non più dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione. 
    • Rilascio Green pass guarigione Covid-19: si specifica che a coloro che sono stati identificati come casi positivi al Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, sia rilasciato il Green Pass con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. 

Legge di conversione: Link

Testo coordinato: Link

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