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Il Ministero ha adottato il decreto n. 640042 del 14 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti.

Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce, per le prossime annualità, le modalità attuative dell’intervento relativo agli investimenti a favore del settore vitivinicolo nel quadro del nuovo Piano strategico nazionale (PSN) adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.

Più precisamente, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

  • la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
  • l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
  • la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Si evidenzia che le imprese beneficiarie potranno accedere al contributo a condizione di essere in regola con le dichiarazioni obbligatorie ovvero con la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione vinicola.

L’aliquota dell’aiuto per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo può salire al 50% dei relativi costi. L’aliquota è, invece, ridotta al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro; per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo sale al 25% delle spese effettivamente sostenute. Infine, qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, l’intensità dell’aiuto scende al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo.

La domanda di aiuto è presentata all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio entro il 30 marzo di ogni anno, secondo le modalità che saranno stabilite per ciascuna annualità da Agea e dalle Regioni e Province Autonome (PA).

Per l’annualità 2023/2024 la domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 31 luglio 2023.

Segnaliamo che, al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento, ogni Regione e PA ha riportato nell’allegato I del decreto gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo.

Le Amministrazioni potranno, altresì, definire ulteriori determinazioni nei propri bandi regionali o provinciali a seconda dei casi, in particolare per:

  • definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
  • limitare la percentuale di contributo erogabile;
  • prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;
  • individuare i beneficiari dell’aiuto;
  • escludere/limitare alcuni prodotti oggetto dell’investimento;
  • ammettere modifiche ai progetti approvati;
  • definire, a seconda dei casi, la durata annuale o biennale dei progetti;
  • individuare ulteriori criteri di priorità, in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonché alla dimensione sociale.

Più precisamente, le Regioni e PA potranno scegliere se attivare o meno uno o più dei seguenti criteri di priorità:

  • Produzioni biologiche, ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del nuovo sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;
  • Produzioni vitivinicole a DOP e IGP;
  • Titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda;
  • Appartenenza a forme aggregative di filiera;
  • Esercizio delle seguenti attività:
  • la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
  • Imprese localizzate in zone particolari, come le aree colpite dal sisma o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata;
  • Nuovo beneficiario ovvero quando il soggetto richiedente non ha ricevuto contributi per l’intervento investimenti nella precedente programmazione (2019/2023);
  • Benessere del lavoratore: aziende certificate ai sensi del nuovo sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola o che presentino una relazione redatta da un soggetto abilitato attestante la presenza, nell’azienda, di dotazioni, attività formativa o servizi atti a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale, organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza; presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori (RSA, RSU) sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working per motivi familiari, servizio di ristorazione interno).

Segnaliamo che qualora l’impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

Qualora, a seguito dell’istruttoria, le domande eleggibili dovessero superare le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle Regioni e PA, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.

Si precisa che le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti.

Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

  • L’IVA, tranne l’IVA non recuperabile;
  • L’acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
  • Gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

In materia di penalità, nei casi in cui l’anticipo non dovesse essere integralmente utilizzato, l’OP procede ad incamerare la fideiussione.

Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

  • 3 anni di esclusione dalla misura, se l’importo non speso è superiore o uguale al 50% dell’anticipo erogato;
  • 2 anni di esclusione dalla misura, se l’importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato;
  • 1 anno di esclusione dalla misura, se l’importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo erogato.

La penalità di 3 anni di esclusione dalla misura si applica anche ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o qualora l’anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate. Qualora l’importo del contributo versato sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato. Nessuna penalità si applica, invece, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l’anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l’importo non speso è inferiore al 10% dell’anticipo erogato.

 

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