Il Ministero ha adottato il decreto n. 640042 del 14 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti.
Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce, per le prossime annualità, le modalità attuative dell’intervento relativo agli investimenti a favore del settore vitivinicolo nel quadro del nuovo Piano strategico nazionale (PSN) adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.
Più precisamente, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
Si evidenzia che le imprese beneficiarie potranno accedere al contributo a condizione di essere in regola con le dichiarazioni obbligatorie ovvero con la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione vinicola.
L’aliquota dell’aiuto per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo può salire al 50% dei relativi costi. L’aliquota è, invece, ridotta al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro; per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo sale al 25% delle spese effettivamente sostenute. Infine, qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, l’intensità dell’aiuto scende al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo.
La domanda di aiuto è presentata all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio entro il 30 marzo di ogni anno, secondo le modalità che saranno stabilite per ciascuna annualità da Agea e dalle Regioni e Province Autonome (PA).
Per l’annualità 2023/2024 la domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 31 luglio 2023.
Segnaliamo che, al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento, ogni Regione e PA ha riportato nell’allegato I del decreto gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo.
Le Amministrazioni potranno, altresì, definire ulteriori determinazioni nei propri bandi regionali o provinciali a seconda dei casi, in particolare per:
Più precisamente, le Regioni e PA potranno scegliere se attivare o meno uno o più dei seguenti criteri di priorità:
Segnaliamo che qualora l’impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
Qualora, a seguito dell’istruttoria, le domande eleggibili dovessero superare le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle Regioni e PA, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
Si precisa che le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti.
Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
In materia di penalità, nei casi in cui l’anticipo non dovesse essere integralmente utilizzato, l’OP procede ad incamerare la fideiussione.
Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
La penalità di 3 anni di esclusione dalla misura si applica anche ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o qualora l’anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate. Qualora l’importo del contributo versato sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato. Nessuna penalità si applica, invece, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l’anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l’importo non speso è inferiore al 10% dell’anticipo erogato.
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