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Il 30 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, che contiene alcune novità rispetto alle versioni circolate in bozza.

Qui di seguito gli elementi salienti per il settore.:

Sono compresi nel campo di applicazione della nuova disciplina tutti gli imballaggi, ivi inclusi quelli provenienti da Paesi terzi;
A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, mentre dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili su larga scala. Un imballaggio può ritenersi “riciclato su larga scala” quando esistono sistemi di raccolta, selezione e riciclo attraverso infrastrutture e processi allavanguardia installati, che coprono almeno il 75 % della popolazione dellUnione;
La valutazione sulla riciclabilità degli imballaggi avverrà sulla base di criteri di progettazione per il riciclo al momento non noti, che saranno stabiliti, per ciascuna categoria di imballaggio, dalla Commissione europea tramite regolamenti delegati;
Ic.d. CAC ovvero i contributi ambientali versati dalle Aziende per gli imballaggi immessi sul mercato nel quadro della c.d. responsabilità estesa del produttore (EPR) saranno modulati in base al grado di prestazione di riciclo, che sarà determinata dalla Commissione tramite un regolamento delegato. Per gli imballaggi in plastica, il contributo terrà conto anche del quantitativo di materia prima seconda contenuto nell’imballaggio;
A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi in plastica dovranno essere ottenuti, in parte secondo percentuali che varieranno in funzione della tipologia di imballaggio, da materia prima seconda ricavata dalla plastica riciclata. Più precisamente, per le bottiglie in plastica per bevande e, più in generale, per gli imballaggi in PET, il contenuto di plastica riciclata è del 30%, per salire al 65% a partire dal 1° gennaio 2040. Tuttavia, si segnala che la Commissione potrà introdurre soglie minime di materia prima seconda per altre tipologie di imballaggio, vetro incluso;
Gli imballaggi dovranno essere progettati per ridurre al minimo il peso e il volume seguendo precisi criteri stabiliti dell’allegato IV della proposta di regolamento (si tratta della c.d. minimizzazione degli imballaggi). Gli obblighi di minimizzazione non riguarderanno gli imballaggi primari, ma si applicheranno agli imballaggi secondari, a quelli terziari e a quelli impiegati nel quadro del c.d. e-commerce.Sfuggono a tali obblighi, gli imballaggi impiegati per i prodotti DOP e IGP;
Saranno introdotte forti limitazioni ai c.d. imballaggi eccessivi. Più precisamente, la proposta di regolamento prevede che il rapporto tra lo spazio vuoto (definito come la differenza tra il volume occupato dalla somma dell’imballaggio secondario e dell’imballaggio terziario, da una parte, e il volume totale dell’imballaggio primario, dall’altrae il volume totale degli imballaggi secondari e terziari non dovrà superare il 40%. Gli imballaggi quali ritagli di carta, cuscini d’aria, pluriball, riempitivi di spugna, riempitivi di schiuma, lana di legno, polistirolo o trucioli di polistirolo sarannoconsiderati alla stregua dello spazio vuoto;
Taluni formati di imballaggio non potranno più essere impiegati. Per i settori di interesse della Federazione, vi potrebbero rientrare gli imballaggi monouso impiegati nell’Ho.Re.Ca. per i condimenti, aceti inclusi;
Dal 1° gennaio 2030, il 10% delle bevande alcoliche (per i settori di interesse della Federazione, vi rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i c.d. ready to drink e le bevande a base vino) immesse sul mercato da un’Azienda deve utilizzare imballaggi inseriti in sistemi di riuso. Dal 1° gennaio 2040, tale soglia salirà al 25% dei prodotti immessi sul mercato. Per i vini, ad eccezione dei vini spumanti, è prevista una soglia del 5% a partire dal 1° gennaio 2030 che salirà al 15% entro il 1° gennaio 2040.Le bevande spiritose, al pari degli aceti e dei condimenti, risultano escluse dagli obblighi di riuso, anche se la Commissione avrà la facoltà di ampliare la platea dei prodotti soggetti agli obblighi di riuso per il tramite di un regolamento delegato;
Parimenti, dal 1° gennaio 2030, una quota minima degli imballaggi secondari e terziariimpiegati da un’Azienda dovranno essere compresi in un sistema di riuso. A seconda della tipologia di imballaggio, la quota minima potrà variare dal 10% al 30%, mentre salirà dal 1° gennaio 2040 da un minimo del 30% fino ad un massimo del 90%. Nel caso, invece, di trasporti intra aziendali o che comunque avvengono entro il territorio di uno Stato membrol’intero ammontare di imballaggi da trasporto dovrà essere incluso in un sistema di riuso. Al momento, sono esclusi da tali obblighi i cartoni;
Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri dovrannointrodurre sistemi di deposito e restituzione (DRS) per le bottiglie in plastica monouso per bevande e i contenitori di metalloper bevande con una capacità fino a 3 litri. Rimangono esclusi da tali sistemi i vini, i prodotti vitivinicoli aromatizzati e le bevande spiritose. Tuttavia, gli Stati membri possonoincludere il vetro nei c.d. DRS, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande;
Entro tre anni e mezzo dall’entrata in vigore della nuova disciplina, quindi presumibilmente non prima del 2027, tutti gli imballaggi, ad eccezione degli imballaggi terziari ma non quelli collegati alle vendite a distanza (c.d. e-commerce), dovranno riportare sull’etichetta le informazioni sulla composizione per facilitare le operazioni di riciclo e, laddove previsto, di riuso. Sempre in materia di etichettatura, sarà possibile per le Aziende, su base volontaria, indicare il contenuto della materia prima seconda da cui sono ottenuti gli imballaggi. Mentre la proposta di regolamento chiarisce che le informazioni sul riuso possono essere fornite per il tramite di un QRCode, non è altrettanto chiaro se le altre informazioni potranno essere fornite digitalmente;
È previsto un sistema di registrazione degli operatori e di comunicazione degli imballaggi immessi sul mercato ai fini della verifica del rispetto degli obblighi sopra elencati.

Secondo le regole di procedura, la proposta legislativa passa ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

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