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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, il c.d. DL Sostegni-ter, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 21 gennaio.

Rispetto alla bozza del testo in entrata in CdM sono state introdotte alcune disposizioni::

  • Riduzione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi - SAD (art. 18): La norma interviene su alcuni Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), sopprimendo la riduzione o l’esenzione dall’accisa per specifiche categorie di carburanti e prodotti energetici. La disposizione esclude inoltre che le risorse del fondo per la crescita sostenibile possano essere destinate al finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori di petrolio, carbone e gas naturale.

Qui l’analisi degli altri temi principali:

  • Piano transizione 4.0 (art.10): in merito al Piano Transizione 4.0, per la quota superiore a €10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi viene riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo dei costi complessivamente ammissibili pari a €50 milioni. Si autorizza per tali fini una spesa di €11,1 milioni nel 2023, di €25 milioni nel 2024, di €38,8 milioni nel 2025, di €30,5 milioni nel 2026, di €16,6 milioni nel 2027, di €2,8 milioni nel 2028.
  • Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw (art.14): l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri di sistema nel primo trimestre 2022 alle utenze con potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 kW.
  • Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (art.15): vengono disposti contributi del valore complessivo di €540 milioni sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese elettriche relative al primo trimestre 2022, per le imprese energivore (incluse le imprese agroalimentari) che hanno subito un incremento dei costi, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 (al netto di imposte e sussidi), del 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno nel 2019. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (art.16): dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 si prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica generata da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di compensazione.

Il provvedimento sarà quindi trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

Link alla GU.

Link al testo del decreto.

 

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