Il Mipaaf ha adottato il decreto con cu ha designato l’organismo di controllo competente ad effettuare i controlli di chiusura dello stoccaggio dei vini di qualità 2020. Si tratta del decreto recante disposizioni relative alla individuazione degli organismi di controllo di cui all’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 9341040 del 26 novembre 2020 concernente “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità.
AGECONTROL S.p.A. è designato quale organismo abilitato a svolgere i controlli sulla misura dello stoccaggio privato dei vini di qualità attivato nell’annualità 2020.
Si precisa che le verifiche di AGECONTROL riguarderanno, in particolare:
Per memoria, è ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio. In questo caso è ammesso a contributo il quantitativo più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato riconoscimento dell’aiuto. Difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da AGECONTROL con riferimento alla qualità, quantità ed ubicazione dei vini, comportano il mancato pagamento dell’aiuto o l’incameramento della fidejussione in caso di pagamento anticipato, senza ulteriori sanzioni.
La procedura di controllo, in cantina, termina con la redazione, da parte di AGECONTROL, del verbale di chiusura da trasmettere ad Agea: è da verificare se la redazione del verbale sarà contestuale o successiva alla visita.
La redazione del verbale determina lo svincolo del prodotto alla conclusione del periodo contrattuale di ammasso. Ciò significa che, fino all’espletamento dei controlli finali di chiusura dello stoccaggio, il prodotto oggetto della misura (il vino stoccato) deve rimanere nei vasi vinari comunicati all’atto della domanda e non può essere in nessun modo esitato, pena il mancato pagamento del contributo.
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