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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 2021 è pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. DL Sostegni bis).

Tra le misure introdotte dal Governo, segnaliamo:

a) Contributo a fondo perduto – art. 1

La misura prevede un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno – sempre a fondo perduto – contenute all’art. 1 del c.d. DL Sostegni.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già ricevuto ai sensi dell’art. 1 del c.d. DL Sostegni ed è corrisposto da Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il primo contributo a fondo perduto o sotto forma di credito di imposta, se così richiesto dal beneficiario.

È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA che dimostrano di avere un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore – almeno – del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che già hanno beneficiato del contributo erogato ai sensi dell’art. 1 del DL Sostegni, l’importo del c.d. secondo contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile al 31 marzo 2020:

  • Del 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  • Del 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro fino a 400 mila euro;
  • Del 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro fino a 1 milione di euro;
  • Del 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • Del 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Questo contributo è alternativo al primo: più precisamente, integra il primo per la parte eccedente, mentre non viene erogato se dai calcoli emerge che il secondo contributo è inferiore a quanto erogato con il primo contributo.

Per i soggetti, invece, che non hanno beneficiato del contributo erogato ai sensi dell’art. 1 del DL Sostegni, l’importo del contributo è calcolato come percentuale della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal periodo 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • Del 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • Del 70% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • Del 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • Del 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • Del 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, l’importo non può essere superiore a 500 mila euro.

Inoltre, è previsto un ulteriore contributo sempre a fondo perduto destinato alle attività che, con ricavi inferiori ai 10 milioni di euro, hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale che sarà definita successivamente con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF). La quantificazione del contributo è determinata considerando come base di calcolo la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita).

In ogni caso anche questo terzo contributo non potrà essere superiore a 500 mila euro per soggetto.

b) Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse - art. 2

È stanziato un fondo da 100 milioni di euro dedicato alle imprese per le quali è stata disposta, nel periodo 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto (ovvero non oltre il 24 luglio 2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. La determinazione dei beneficiari e dell’ammontare dell’aiuto sarà determinato tramite decreto MISE da adottare di concerto con il MEF.

c) Proroga della riduzione delle bollette elettriche – art. 5

La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici introdotta dal c.d. DL Sostegni trova applicazione con le medesime modalità anche per il mese di luglio 2021

d) Agevolazioni TARI – art. 6

Sono stanziati 600 milioni di euro in favore dei Comuni finalizzato alla riduzione della TARI per quelle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni all’esercizio delle rispettive attività.

e) Proroga della c.d. plastic tax – art. 9

L’entrata in vigore della c.d.  plastic tax è rinviata al 1° gennaio 2022

f) Misure urgenti a sostegno dell’internazionalizzazione - art. 11

È previsto un rifinanziamento di 1,2 miliardi di euro per il 2021 del Fondo rotativo della Legge n. 394/81 per la concessione da parte di SIMEST di finanziamenti agevolati per favorire e sviluppare la presenza stabile e qualificata di imprese italiane in Paesi terzi.

Inoltre, è rifinanziato per 400 milioni di euro per l’anno 2021 lo strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati del c.d. Fondo 394/81.

g) Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese - art. 13

Sono estese fino al 31 dicembre 2021, con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia volti a garantire, da parte dello Stato, i finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

h) Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi - art. 20

La disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della Legge di bilancio per il 2021 (c.d. beni ex-super ammortamento) viene modificata prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l’utilizzabilità in compensazione in un’unica quota annuale – anziché in tre quote annuali di pari importo - del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

i) Rifinanziamento del fondo di sostegno per le grandi imprese – art. 24

Il Fondo istituito dall’art. 37 del DL Sostegni con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro gestito dal MISE per la concessione di aiuti alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, viene rifinanziato con ulteriori 200 milioni di euro.

j) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - art. 32

È riconosciuto, per i mesi di giugno - agosto 2021, un credito d’imposta del 30% – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

k) Fondo centrale di garanzia PMI per agricoltura – art. 68

Quanto previsto alla lettera i) dell’art. 13 del c.d. DL Liquidità – ovvero la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero (incluso quello termale) e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e superiori a 500 mila euro – si applicano anche alle imprese del settore agricolo con durata minima di 10 anni e superiori a 100 mila euro.

l) Esonero contributivo previdenziale e assistenziale per il mese di febbraio 2021 – art. 70

Viene esteso a febbraio 2021 l’esonero contributivo già introdotto con il DL Sostegni per il mese di gennaio 2021, che si aggiunge all’esonero che il c.d. DL Ristori aveva previsto per i mesi di mesi di novembre e dicembre 2020.

L’esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità di febbraio 2021.

Per i settori di interesse della Federazione, rientrano nel richiamato esonero le attività comprese nei codici ATECO riportati alla tabella E allegata al decreto ovvero 01.21.00 Coltivazioni di uva, 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Come per i precedenti esoneri, è attesa la circolare INPS.

m) Imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche - art. 71

È previsto un intervento in favore delle aziende agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mesi di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina.

Il Decreto, che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è stato trasmesso al Parlamento per la conversione in Legge che dovrà avvenire entro 60 giorni, con scadenza fissata al prossimo 24 luglio.

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