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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 novembre 2020 del regolamento UE n. 2020/1693 (Allegato 1), è stata posticipata di un anno, al 1° gennaio 2022, l’applicazione della nuova disciplina UE sul biologico introdotta con il regolamento UE n. 2018/848.

Conseguentemente, i prodotti biologici ottenuti in conformità del regime vigente e, più precisamente prima del 1° gennaio 2022, possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte.

Allo stesso tempo, il termine del riconoscimento dei regimi di equivalenza ai requisiti stabiliti dal regolamento CE n. 834/2007 per i prodotti biologici importati dai Paesi terzi è posticipato al 31 dicembre 2025.

Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2020 del regolamento delegato UE n. 2020/2146 (Allegato 2) che integra il regolamento UE n. 2018/848 sulle norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.

Le disposizioni di questo regolamento, in coerenza con il posticipo di cui sopra, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell’articolo 1, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da avversità atmosferica, epizoozie, emergenza ambientale, calamità naturale o evento catastrofico, nonché da un’eventuale situazione comparabile, tale situazione deve essere riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica. A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione dello Stato può fare riferimento alla zona o, anche, al singolo operatore interessato dall’evento avverso.

Con riferimento ai prodotti vitivinicoli biologici, richiamiamo l’articolo 3, paragrafo 9, che consente di ricorrere ad un uso, in deroga, di anidride solforosa fino al tenore massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato UE n. 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile. Di fatto, la nuova disciplina conferma, anche per i prossimi anni, quanto previsto dall’articolo 47 lettera e) del regolamento CE n. 889/2008, le cui disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2021.

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