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Agea ha emanato una circolare applicativa in relazione al decreto ministeriale sulla riduzione volontaria delle rese. Ecco in sintesi i punti principali:

-  Poiché l’aiuto è rivolto ai produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, e che siano in regola e che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne, costituisce elemento di esclusione dalla misura la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di raccolta uve presentate a partire dalla campagna 2015/16 fino alla campagna 2019/20;

-   La resa media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa. La resa è espressa in percentuale ed arrotondata a 2 decimali. Nel caso in cui, per il produttore richiedente, nelle ultime cinque annualità dichiarative non siano valorizzate alcune tipologie di produzione (IGP, DOP e vino comune), per il calcolo della resa media aziendale regionale sono utilizzate le corrispondenti produzioni benchmark regionali calcolate da ISMEA;

-   Nella domanda d’aiuto – da presentare all’Organismo pagatore AGEA entro il 31 luglio 2020 - il richiedente indica la percentuale di riduzione della resa che si impegna a raggiungere nella vendemmia 2020. Tale riduzione percentuale non potrà essere inferiore al 15% e potrà essere aumentata con incrementi dello 0,5% (ad esempio: 15,5% - 16% - 16.5% - …);

-    In materia di controlli, oltre a quelli relativi al rispetto dell’impegno di riduzione assunto con la domanda d’aiuto, sono effettuate le verifiche previste da:

      a) Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 per quanto concerne le verifiche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato. In particolare, il valore dell’aiuto concesso non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”;

     b) Articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente le verifiche INPS relative alla regolarità contributiva (DURC);

     c) Per importi eccedenti euro 5.000, articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la verifica della presenza di eventuali pendenze con l’Erario.

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