Agea con la pubblicazione delle Istruzioni operative n. 62 del 3 luglio 2020 ha integrato e chiarito alcuni aspetti previsti nelle Istruzioni n. 56 del 23 giugno scorso.
In particolare, si evidenzia che:
Per semplificare l’iter di produzione della garanzia, AGEA ha eliminato il riferimento al numero del contratto. È stato chiarito che restano comunque valide le garanzie, fin qui prodotte, recanti tale numero;
Più precisamente, sul vino conferito dal produttore in distilleria vengono effettuati controlli per verificare la corrispondenza con quanto indicato nel contratto e cioè:
La tolleranza del 5% può essere riferita:
In ogni caso, il titolo alcolometrico del vino conferito non può essere inferiore a quanto stabilito nel decreto ovvero una gradazione alcolica minima di 10° vol.
Ciò consente, in caso di conferimento di vino con gradazione più bassa rispetto a quella riportata in contratto di implementare la consegna con ulteriori quantità di vino fino alla concorrenza del montegradi riportato in contratto e in domanda. Invece, se il conferimento consiste in una quantità di vino con gradazione alcolica maggiore rispetto a quella riportata in contratto, l’applicazione della tolleranza del 5% comporta che detta quantità possa essere ridotta fino alla concorrenza del montegradi pattuito;
Si allega copia delle Istruzioni operative.
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