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Nel corso del tavolo Governo-parti sociali terminato questa mattina è stato aggiornato il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Il testo riassume le indicazioni di Inail e del comitato tecnico scientifico e al tempo stesso rafforza e amplia i contenuti del Protocollo del 14 marzo scorso, per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Nella conferma della struttura del Protocollo originario del 14 marzo, il nuovo documento introduce alcune disposizioni tra le quali:
- in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo - da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione - determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. La misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
- il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
- il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
- la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
- la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
- l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
- l'adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
- favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
- il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
- l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
- l'opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
- la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
- il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc)

In allegato il testo integrale del protocollo. 23.04.2020_protocollo_FINALE_.pdf

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