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E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020 il regolamento delegato UE n. 2020/419, con cui la Commissione europea ha introdotto alcune modifiche alla misura della promozione dei vini nei Paesi terzi, in risposta all’imposizione dei dazi su taluni prodotti agroalimentari europei importati, tra cui alcuni vini, da parte dell’Amministrazione statunitense.

Nello specifico, le principali novità introdotte sono:

  • Il superamento del limite di cinque anni della durata massima del sostegno di un determinato progetto di promozione presentato da un determinato beneficiario su di un determinato Paese terzo o mercato del Paese terzo. Più precisamente, l’art.2 del citato regolamento delegato stabilisce che “in deroga all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e se giustificato in vista degli effetti dell’operazione, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149”.

Si segnala, tuttavia, che le singole proroghe concesse ai progetti non potranno andare oltre l’attuale periodo di programmazione (2019-2023) e dovranno comunque terminare il 15 ottobre 2023.

  • La possibilità di modificare il Paese target di un progetto di promozione in corso tramite la presentazione di una notifica alle autorità competenti. Più precisamente, l’art. 3 del citato regolamento delegato recita “in deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un’operazione in corso nell’ambito della misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di trasmettere, mediante notifica all’autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l’obiettivo iniziale dell’operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente. La notifica è presentata dai beneficiari entro i termini stabiliti dagli Stati membri”;
  • Una maggiore flessibilità nell’erogazione del contributo pubblico per quelle azioni parti di un progetto di promozione che sono state comunque attuate nonostante i cambiamenti apportati al progetto (modifica del Paese target).

Infine, si evidenzia che le novità introdotte riguardano tutte le categorie di prodotti vitivinicoli oggetto di un progetto di promozione (non solo quindi i vini fermi) e tutti i progetti di promozione, a prescindere che essi abbiano come Paese target il mercato statunitense. La volontà della Commissione europea, infatti, è molto chiara ed esplicitata nei considerando del citato regolamento delegato.

Scarica il testo del Regolamento delegato

 

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