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Un provvedimento a difesa dei marchi storici legati al territorio. Che tutela anche le produzioni nell’area di insediamento. E’ stato assegnato in Commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge - a prima firma dell’On. Molinari (Capogruppo Lega)  - relativa a Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali  di alto valore territoriale

L'obiettivo della proposta è quello di istituire una cornice legislativa in grado di assicurare la vigilanza sulle attività produttive legate ai marchi storici e di eccellenza del nostro Paese, all'interno della quale i Ministeri competenti e le istituzioni regionali e locali possano dare efficacia alla tutela delle realtà più significative del nostro Paese.

  • Come specificato dall'articolo 1 della proposta di legge, il provvedimento è volto, in primis, a individuare le eccellenze produttive esistenti nel nostro Paese e a tutelarne l'operatività tramite il riconoscimento del valore storico del loro marchio. Tale intervento, come è specificato dal medesimo articolo, si esplica nell'ambito dell'articolo 41 della Costituzione, la cui finalità è duplice: da un lato, promuovere la libera iniziativa economica, ma garantire, d'altra parte, che questa venga esercitata in una prospettiva solidaristica. In campo vi sono, infatti, i diritti dei lavoratori – diritti parimenti tutelati da una disposizione costituzionale, l'articolo 35 della Costituzione) – e dei consumatori, cui il terzo comma del citato articolo 41 impone di dare un'adeguata garanzia per via legislativa.
  • L’articolo 2, definisce come «marchio storico nazionale di alto valore territoriale» il marchio registrato, relativo a un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, la cui domanda di registrazione sia stata depositata da più di cinquant'anni.
  • L'articolo 3 attribuisce quindi al Ministero dello sviluppo economico il compito di tenere un elenco di tali marchi, il quale riunisca le imprese nazionali che, a partire dal loro insediamento, si siano sviluppate in uno specifico sito di produzione italiano raggiungendo l'eccellenza nel proprio settore.
  • A seguito dell'iscrizione nell'elenco, queste godono di una speciale tutela in base all'articolo 4. In particolare, chiunque decida di acquisire l'azienda, in base alla disposizione in esame, sarà vincolato a mantenerne la produzione principale nel comune in cui risultava iscritta alla data di registrazione del marchio. In caso contrario decadrà dal diritto all'utilizzo del marchio. Il comma 2 dell'articolo 4 consente tuttavia alle imprese iscritte nell'albo l'apertura di nuovi stabilimenti di produzione in altre aree del territorio nazionale, purché non si determini, in conseguenza, la riduzione della produzione nella sede produttiva principale.
  • L'articolo 5 demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione, la definizione dei criteri per l'individuazione dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, delle modalità di tenuta e di aggiornamento del loro elenco e delle procedure per dichiarare la decadenza del marchio nei casi previsti dall'articolo 4.

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